CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14054/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29 aprile 2021, con cui la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 20 ottobre 2020 ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 4, mesi 5, giorni 10 di reclusione ed euro 14.444 di multa la pena inflittagli in primo grado in relazione ai reati di cui agli art. 23 della legge n. 110 del 1975 (capo A), 648 cod. pen. (capo B) e 73 commi 1 e 4 del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo C); tali reati gli erano stati contestati per avere l'imputato illecitamente ricevuto e detenuto, occultata in un locale, una pistola marca Beretta cal. 7,65, arma comune da sparo con matricola abrasa, con il relativo munizionamento, e per avere inoltre detenuto a fini di spaccio un blocco di 668 grammi di cocaina e inoltre 11 chili di canapa indiana; fatti accertati in Limbadi il 1° ottobre 2019. 2. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, la difesa contesta il difetto di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, pur a fronte di una specifica censura, non sono state illustrate le ragioni in base alle quali è stato confermato un aumento per la continuazione pari a mesi 6 di reclusione. Con il secondo motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 240 bis cod. pen. e 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla conferma della statuizione della confisca della somma di 23.180 euro, rilevandosi al riguardo che era stata dimostrata la provenienza lecita del denaro; si evidenzia in proposito che, tranne la somma di 800 euro, riconosciuta provento dello spaccio, in data 10 luglio 2019 era stata regolarmente prelevata da un libretto di risparmio postale intestato a [OSCURATO:PERSONA] e alla madre [OSCURATO:PERSONA] la somma di 26.870 euro; in pari data, parte della somma prelevata (23.870 euro) veniva versata sul conto corrente intestato ai genitori del ricorrente, che tratteneva per sé, dall'importo prelevato all'ufficio postale, la somma di 3.000 euro. A tale somma dovevano essere aggiunti i prelievi in contanti effettuati in un breve arco temporale (tra luglio e settembre) sul conto intestato ai genitori, il cui totale coincideva, quasi esattamente, con la somma sottoposta a sequestro. Dunque, il denaro sequestrato era ricollegabile non alla vendita dello stupefacente, ma alle donazioni operate dalla madre in favore del figlio, tanto più alla luce del fatto che sono state rinvenute ben 301 banconote da 50 euro. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. 3.1. Ed invero, rispetto agli aumenti per la continuazione, occorre rilevare che la sentenza impugnata contiene una puntuale motivazione: nel mitigare la pena rispetto al giudizio di primo grado, la Corte di appello, individuata la pena più grave con riferimento al reato di detenzione illecita di cocaina, ha infatti confermato sia l'aumento di 1 anno di reclusione e 2.000 euro di multa per la detenzione di 11 chilogrammi di canapa indiana, da cui erano ricavabili 30.000 dosi medie singole, sia l'aumento di mesi 6 e 500 euro fissato in uguale misura tanto per la detenzione della pistola clandestina perfettamente funzionante, quanto per la ricettazione dell'arma, condotta questa idonea a confermare l'inserimento di Schimio in contesti connotati da un'elevata pericolosità. Dunque, a fronte di un percorso argomentativo adeguatamente specifico e scevro da profili di irrazionalità, non vi è spazio per accogliere le censure difensive, formulate invero in termini generici e assertivi. 3.2. Alla medesima conclusione deve pervenirsi rispetto al secondo motivo. La doglianza articolata dalla difesa invero costituisce la sostanziale riproposizione di una censura già sottoposta alla Corte territoriale, che l'ha superata in maniera non illogica, dopo un adeguato confronto con i temi sollevati dalla difesa. In particolare, è stato osservato che le somme di denaro sequestrate sono state rinvenute unitamente allo stupefacente, all'arma clandestina e un libretto mastro nel quale erano annotate le operazioni relative alle cessioni di stupefacente, a un bilancino, al macchinario per sottovuoto, al cacciavite e alla luce quadra. Di qui l'operatività della confisca ai sensi degli art. 240 bis cod. pen. e 85 bis del d.P.R. n. 309 del 1990, essendosi in presenza di una somma (pari a oltre 23.000 euro) sproporzionata rispetto alle condizioni economiche dell'imputato, che non aveva una capacità di risparmio tale da giustificare quel tipo di disponibilità; non sono state invece ritenute dirimenti le deduzioni difensive circa la provenienza lecita del denaro da una donazione dei genitori del ricorrente, non essendo spiegabile, sul piano logico, la ragione per la quale, se la madre intendeva donare al figlio oltre 23.000 euro, abbia dapprima versato le somme sul conto corrente che aveva insieme al marito dopo averle prelevate dal libretto di risparmio cointestato insieme al figlio, e poi li abbia prelevati nell'arco di due mesi, quando avrebbe potuto consegnarle direttamente al figlio una volta prelevate dal libretto, o lasciarle sul libretto che era cointestato al figlio. Né del resto è plausibile che la somma asseritamente ricevuta da Schimio per liberalità dalla madre sia stata poi nascosta in un casolare, sotto un materasso, nel luogo in cui era custodita la droga, anziché su un conto corrente, come sarebbe stato naturale aspettarsi se la somma avesse avuto provenienza lecita, essendo invece significativo il fatto che i soldi sono stati trovati in contanti in banconote da 10, 20 e 50 euro sotto il materasso del casolare, in uso esclusivo al ricorrente, che lo utilizzava quale base logistica per custodire, maneggiare, pesare e confezionare lo stupefacente e in cui deteneva la pistola clandestina.V5 Ora, a fronte di una motivazione tutt'altro che illogica, la difesa ha riproposto in questa sede una ricostruzione alternativa che non può trovare ingresso in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Rv. 282407 - 02). 4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza e la sostanziale ripetitività delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Schimio deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della