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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42069/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SAMMARTINO Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di anni unomesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa, per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddi- visa in 7 confezioni rinvenuta sulla sua persona, ritenuta la recidiva.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla misura del trattamento sanzionatorio e ala applicazione della recidiva.

3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta adi essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 Inammissibile in quanto generico e reiterativo è il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fon- data, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto, sui precedenti specifici del reo e sull'assenza di profili di meritevolezza.

Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il di- niego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento proces- suale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico ri- conoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. 3.2 Del tutto congruamente è stata poi motivata la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di manifestazione ulteriore di una capacità cri- minale ingravescente, a fronte della prosecuzione dell'attività di cessione di stu- pefacenti su piazza quale espressione di ennesima manifestazione di una condotta perseverante nel crimine, che denota serialità, tale da ravvisare, in termini aggior- nati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo e, in sostanza, un profilo di maggiore riprovevolezza e accrescimento nello spessore criminoso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.SAMMARTINO Salvatore ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che lo aveva condannato alla pena di anni unomesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa, per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddi- visa in 7 confezioni rinvenuta sulla sua persona, ritenuta la recidiva. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale e con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla misura del trattamento sanzionatorio e ala applicazione della recidiva. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta adi essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 Inammissibile in quanto generico e reiterativo è il motivo di ricorso relativo alle circostanze attenuanti generiche la cui esclusione è stata adeguatamente fon- data, in ossequio all'insegnamento del S.C. sul punto, sui precedenti specifici del reo e sull'assenza di profili di meritevolezza. Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della conces- sione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il di- niego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento proces- suale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico ri- conoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. 3.2 Del tutto congruamente è stata poi motivata la scelta di ritenere sussistente la contestata recidiva, in presenza di manifestazione ulteriore di una capacità cri- minale ingravescente, a fronte della prosecuzione dell'attività di cessione di stu- pefacenti su piazza quale espressione di ennesima manifestazione di una condotta perseverante nel crimine, che denota serialità, tale da ravvisare, in termini aggior- nati, una maggiore pericolosità e rimproverabilità soggettiva del reo e, in sostanza, un profilo di maggiore riprovevolezza e accrescimento nello spessore criminoso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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