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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39885/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine il 18.

11. 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.400 di multa per i reati, ritenuti in continuazione tra loro, di cui ai capi a) e b) dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 950 di multa per il reato di cui al capo a) dell'imputazione.

2. Gli imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen. 3.

Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 10-11-12 e 13 della sentenza impugnata).

La Corte di appello, con deduzioni logiche oltre che esaustive, sottolinea che, nel caso di specie è corretto l'inquadramento giuridico nell'ipotesi di furto aggravato dai mezzi fraudolenti, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, ha posto in essere condotte connotate da raggiri e artifizi finalizzate ad adescare le vittime, e poi, una volta trovatosi in loro compagnia per lo scambio della somma di €10.000,00 in banconote da piccolo taglio e per la consegna ai venditori di €20.000,00 a titolo di caparra, ha sottratto la busta contenente i soldi con cui effettuare il cambio dalle mani della proprietaria e si è dato alla fuga, così configurando un'azione di spossessamento unilaterale che ha anteceduto il momento in cui la persona offesa avrebbe disposto, con volontà e coscienza, della somma di denaro da lei detenuta (pag. 12).

La pronuncia è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non di truffa la condotta di colui che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga (Sez.2, n. 47416 del 26/09/2013, Rv. 257491; Sez.5, n. 6412 del 28/10/2024, Rv. 262725) e che si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez.2, n. 29567 del 27/03/2019, Rv. 276113).

4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 25 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine il 18. 11. 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.400 di multa per i reati, ritenuti in continuazione tra loro, di cui ai capi a) e b) dell'imputazione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 950 di multa per il reato di cui al capo a) dell'imputazione. 2. Gli imputati ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a) nell'ipotesi di cui all'art. 640 cod. pen. 3. Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (pag. 10-11-12 e 13 della sentenza impugnata). La Corte di appello, con deduzioni logiche oltre che esaustive, sottolinea che, nel caso di specie è corretto l'inquadramento giuridico nell'ipotesi di furto aggravato dai mezzi fraudolenti, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, ha posto in essere condotte connotate da raggiri e artifizi finalizzate ad adescare le vittime, e poi, una volta trovatosi in loro compagnia per lo scambio della somma di €10.000,00 in banconote da piccolo taglio e per la consegna ai venditori di €20.000,00 a titolo di caparra, ha sottratto la busta contenente i soldi con cui effettuare il cambio dalle mani della proprietaria e si è dato alla fuga, così configurando un'azione di spossessamento unilaterale che ha anteceduto il momento in cui la persona offesa avrebbe disposto, con volontà e coscienza, della somma di denaro da lei detenuta (pag. 12). La pronuncia è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e non di truffa la condotta di colui che, dopo essersi fatto consegnare una somma di denaro al fine di effettuarne il cambio con banconote di diverso taglio, se ne impossessi dandosi repentinamente alla fuga (Sez.2, n. 47416 del 26/09/2013, Rv. 257491; Sez.5, n. 6412 del 28/10/2024, Rv. 262725) e che si configura un'ipotesi di furto, e non di truffa, qualora il reo abbia compiuto attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, ma tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (Sez.2, n. 29567 del 27/03/2019, Rv. 276113). 4. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 25 n
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