CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45458/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena nei loro confronti in mesi 4 di reclusione ed euro 200,00 di multa, stante l'intervenuta estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 707 cod.pen., confermando la condanna per il furto ex artt. 99, 110, 624 e 625 n. 7 cod.pen. di 194 kg di cavi elettrici, in data 31 luglio 2013. I ricorrenti hanno denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, avendo i giudici di merito applicato l'aggravante della violenza sulle cose, non contestata dalla pubblica accusa. 2. I ricorsi sono inammissibili, atteso che la censura non è pertinente rispetto alla decisione impugnata, con cui non è stata applicata l'aggravante della violenza sulle cose. I giudici di merito hanno accertato, con argomentazione congrua ed esaustiva, alla luce del contenuto della querela, che il portone del capannone era chiuso e che è stato forzato, correttamente escludendo la possibilità di trarre conseguenze probatorie, nella ricostruzione dei fatti, dalla mancata contestazione dell'aggravante dell'art. 625 n. 2 cod.pen. Tuttavia, tale ineccepibile passaggio motivazionale, strumentale alla dimostrazione della consapevolezza, da parte degli imputati, che i beni oggetto di sottrazione non fossero res nullius, attiene alla ricostruzione dei fatti, come accaduti, senza tradursi nell'applicazione, con i relativi effetti in ordine al trattamento sanzionatorio, della circostanza aggravante della violenza sulle cose. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'de