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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 luglio 1976

Cassazione n. 01966/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/07/1976 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Alberto XODO alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, rideterminando la pena a seguito del giudizio di prevalenza dell'attenuante ex art. 648, secondo corna, cod. pen. sulla recidiva reiterata.

2. Propone ricorso Alberto XODO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al mancato accertamento della causa di estinzione della prescrizione, sopravvenuta prima della pronuncia della sentenza di appello.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto.

Proprio nella sentenza Schettino (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319), citata dal ricorrente, le Sezioni Unite, sulla base del chiaro disposto dell'art. 157, terzo comma, cod. pen., hanno ribadito che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, della recidiva qualificata occorre tener conto anche qualora la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, secondo comma, cod. pen., come già affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, ord. n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, D'Uva, Rv. 269129; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 40978 del 21/10/2008, Coviello, Rv. 242245).

Inoltre, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; da ultimo v.

Sez. 2, n. 15563 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Pertanto, per il delitto di ricettazione, aggravato dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, consumato il 6 gennaio 2009, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo nell'anno 2031.

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore PiMiT)[OSCURATO:PERSONA]Agostini t/ 4 [OSCURATO:PERSONA] e, Luciano EPOS27 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/07/1976 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Alberto XODO alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, rideterminando la pena a seguito del giudizio di prevalenza dell'attenuante ex art. 648, secondo corna, cod. pen. sulla recidiva reiterata. 2. Propone ricorso Alberto XODO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al mancato accertamento della causa di estinzione della prescrizione, sopravvenuta prima della pronuncia della sentenza di appello. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo proposto. Proprio nella sentenza Schettino (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319), citata dal ricorrente, le Sezioni Unite, sulla base del chiaro disposto dell'art. 157, terzo comma, cod. pen., hanno ribadito che, ai fini del tempo necessario a prescrivere, della recidiva qualificata occorre tener conto anche qualora la stessa sia considerata subvalente nel giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69, secondo comma, cod. pen., come già affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, ord. n. 15681 del 13/12/2016, dep. 2017, Esposito, Rv. 269669; Sez. 4, n. 8079 del 22/11/2016, D'Uva, Rv. 269129; Sez. 6, n. 36849 del 16/09/2015, Palombella, Rv. 264483; Sez. 2, n. 40978 del 21/10/2008, Coviello, Rv. 242245). Inoltre, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, secondo comma, cod. pen. sia sulla entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, secondo comma, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721; Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490; Sez. 4, n. 6152 del 19/12/2017, dep. 2018, Freda, Rv. 272021; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50319 del 30/01/2017, Zandomeneghi, Rv. 271802; da ultimo v. Sez. 2, n. 15563 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Pertanto, per il delitto di ricettazione, aggravato dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, consumato il 6 gennaio 2009, il termine di prescrizione sarebbe maturato solo nell'anno 2031. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore PiMiT)[OSCURATO:PERSONA]Agostini t/ 4 [OSCURATO:PERSONA] e, Luciano EPOS27 [OSCURATO:PERSONA]
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