CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 1985
Cassazione n. 20769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il 02/06/1985 avverso l'ordinanza del 30/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. )»f6 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 31 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di accertamento di collaborazione impossibile-inesigibile in relazione ad una istanza di semilibertà. Premesso che l'istante era stato condannato, tra l'altro, per aver promosso ed organizzato associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, fatto risalente all'anno 2012, e che le sentenze di condanna avevano accertato che lo stesso aveva rapporti sia con fornitori di sostanze stupefacenti sia con i sodali incaricati dello spaccio al minuto, l'ordinanza ha rilevato che il condannato non aveva mai fornito alcun contributo alle indagini, che non avevano potuto identificare tutti i soggetti dediti allo spaccio, né i fornitori, né i luoghi dove lo 'stupefacente veniva custodito prima dell'immissione sul mercato. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione. Dalle sentenze di merito non emergevano lacune investigative con riguardo alla struttura soggettiva dell'associazione, essendo stati identificati tutti i soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti, mentre con riguardo alle forniture di stupefacenti il condannato non poteva, a distanza di nove anni, fornire alcun utile contributo. L'identificazione degli acquirenti non era funzionale ad alcun accertamento di reato. Il ricorrente non era stato collaboratore di giustizia, ma tale dato costituisce il presupposto dell'accertamento chiesto al Tribunale, e non è un dato ostativo al riconoscimento della impossibilità ovvero della inesigibilità della collaborazione. L'equipe interna si era espressa favorevolmente circa l'ammissione alla semilibertà, misura ritenuta idonea a conseguire l'obiettivo rieducativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto.L'ordinanza ha dato conto di specifici passaggi motivazionali delle sentenze di condanna, dove si era evidenziato che il sodalizio si era avvalso di una rete di spacciatori, anche nord africani, che non erano stati tutti identificati come non erano stati individuati i luoghi dove lo stupefacente era stato custodito. Circostanze che il ricorrente, in ragione della posizione direttiva e dello specifico ruolo svolto, era in grado di conoscere e rivelare agli inquirenti. Il Tribunale, dunque, ha positivamente accertato la possibilità della collaborazione. Sul punto, il ricorso ha offerto una lettura alternativa dei dati desumibili dalle sentenze, valorizzando, come dato significativo della inesigibilità della collaborazione, il tempo trascorso dai fatti e quindi l'inutilità di un apporto collaborativo ormai tardivo. La giurisprudenza ha chiarito che non può essere ritenuta inesigibile la collaborazione divenuta processualmente irrilevante per il decorso del tempo durante il quale il soggetto aveva ritenuto di non prestare alcuna collaborazione (Sez. 1, n. 24056 del 15.04.2015, Consoli, Rv. 263976). Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.