CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 13543/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 18736/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].FIN.s.r.l., in persona de l legale rappresentant e , rappresentata e difesa dall'avv .to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avv. to [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 1045 /20 2 1 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 6 / 0 5 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 18736/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 6/05/2021, la Corte d’appello di Bologna, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riformadella decisione di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domandaproposta dalla GHER . FIN . s . r . l . per la condanna della Minozzi alrisarcimento dei danni di natura precontrattuale sofferti dalla società attrice in conseguenza dell’illegittimo recesso operato dalla Minozzi dalletrattative contrattuali condotte tra le parti ai fini della stipulazione diun contratto di locazione immobiliare; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato il difetto di legittimazione passiva della Minozzi rispetto alla domanda di risarcimento dei danni precontrattuali proposta dalla GHER.FIN. s . r . l . , essendosi la Minozzi limitata, nel caso di specie, alla sola conclusione, con la stessa GHER . FIN . s . r . l . , di un contratto preliminare di locazione per sé o per persona da nominare, successivamente provvedendo (nel giorno successivo) alla nomina della Cris s . r . l . ai fini dell’imputazione, in capo a quest’ultima, degli effetti del contratto preliminare di locazione già concluso, con la conseguente assunzione, da parte della Cris s . r . l . , sin dall’origine, anchedella posizione di parte della relazione precontrattuale intercorsa con la società attrice, così presentandosi come unica legittima ta a resistere alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 1337 c.c. propostadalla GHER.FIN. s.r.l. ; avverso la sentenza d’appello, la GHERFIN s . r . l . propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d ’ impugnazione; MariaCristina Minozzi resiste con controricorso; consideratoche: conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1322 e 1362 c.c. Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 18736/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nonché dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che, attraverso l’originaria accettazione della proposta di locazione avanzata dalla GHER.FIN.s.r.l. da parte della Minozzi, fosse stato costituito tra le parti un contratto preliminare di locazione e non già un atto destinato a inserirsi in una fattispecie precontrattuale a formazione progressiva, ritenendo così legittimata passiva dell’azione risarcitoria la società nominata da parte di chi aveva accettato la proposta , anziché quest’ultima; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1377 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente escluso che la legittimazione passiva rispetto all’azione azione di responsabilità precontrattuale proposta dalla GHER . FIN . s . r . l . spettasse alla parte che aveva originariamente sottoscrittola proposta contrattuale di locazione; entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili : osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali de bba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testodell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n.3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 18736/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odiern a ricorrente si è limitat a ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudicidi merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art.1362 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta noncondivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenutapreferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito dei fatti di causa ; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione del comportamento e dell’attività negoziale delle parti nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzionedi significati estranei al comune contenuto semantico delle parole,per tale via giungendo alla corretta ricostruzione del significato negozialedegli atti compiuti , sì da sfuggire integralmente alle odierne censureavanzate dal la ricorrente in questa sede di legittimità; ciò posto, l e odiern e censur e (valutate in riferimento a tutti i parametrinormativi espressamente evocati) in altro non si risolv ono , senon in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa (peraltro, senzaneppure indicare se e dove i fatti da ess e rappresentat i furono Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 18736/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri oggetto di argomentazione nel giudizio di merito ) , sulla base di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del la società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i l ricors o , a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 ; P.Q.M. Dichiara i nammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8 . 0 00,00 , oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ,00 , eagli accessori come per legge . Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri