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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15565/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 del Giudice di pace di Lanciano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generai [OSCURATO:PERSONA] e, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza 16 novembre 2020 il Giudice di pace di Lanciano ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art.14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 per avere violato il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti il 17 aprile 2018 dal Questore di Chieti e notificato nella stessa data, con il quale gli era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica del medesimo provvedimento e lo ha condannato alla pena di euro 13.000,00 di multa nonché al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la predetta sentenza, mediante ricorso depositato il giorno 22 dicembre 2020, propone ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale delegato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di ufficio dell'Erunse nel giudizio di merito.

In particolare, con il primo motivo, la censura, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione illogica con riferimento alla identificazione dello straniero al momento della notifica dell'ordine di espulsione mancando in sostanza la prova che fosse effettivamente l'Erunse la persona cui era stato notificato il predetto ordine non risultando convincente, sul punto, la deposizione resa dal funzionario di P.S. [OSCURATO:PERSONA], unico testimone esaminato.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione, falsa applicazione ed inosservanza della norma processuale di cui all' art.34 del d.lgs. n.27412000 con riferimento all'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice di pace di Lanciano sarebbe incorso in un errore di diritto nel non applicare il citato art.34 qualificando erroneamente tale norma come causa di non punibilità nonostante la stessa sia una causa di improcedibilità per speciale tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si osserva che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore di ufficio dell'imputato che invece non sia cassazionista (vedi, in senso conforme, sent. Sez.

U, Sentenza n. 40517 del 28/04/2016, Rv. 267627 , Taysir). 2.Ciò posto si osserva che i motivi sono manifestamente infondati e che il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

Invero con il ricorso , pur evocandosi cumulativamente vizi della motivazione, di fatto viene sollecitata una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultànze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01).

Sono dunque inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi 'dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Ry. 262965). 2.1.11 Giudice di pace di Lanciano ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico dell'imputato del tutto univoco e convergente, tenuto conto della testimonianza del funzionario di polizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva fermato ed identificato l'Erunse il giorno 13 giugno 2018 in Lanciano e la circostanza, documentalmente provata, che il decreto di espulsione era stato emesso e notificato al ricorrente lo stesso giorno e quindi dopo l'identificazione della persona.

Inoltre, nella sentenza impugnata viene evidenziato che il citato testimone aveva chiarito che l'utilizzo del termine 'sedicente' contenuto nel verbale di notifica del verbale di espulsione significa soltanto che il soggetto era privo di documenti, ma non già che non fosse stato identificato mediante foto segnaletiche ed il riscontro AFIS attraverso le impronte digitali.

Le osservazioni contenute nel ricorso, non consentono di rilevare effettivamente forme di contraddittorietà, illogicità o sostanziale mancanza della motivazione nel ricostruire gli elementi indicativi della responsabilità dello stesso per il fatto oggetto di imputazione.

2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che la motivazione con la quale il Giudice di pace ha escluso l'ipotesi di particolare tenuità del fatto risulta congrua e .non contraddittoria e in quanto tale non censurabile in questa sede, poiché è stato dato rilievo al periodo intercorso tra il provvedimento di espulsione e la data del reato e non essendo nemmeno stato dedotto, nel ricorso per cassazione, che nel giudizio di merito fossero state specificamente indicate le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell' imputato pregiudicate dall'ulteriore corso del procedimento, come espressamente previsto dal citato art.34.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P. Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 del Giudice di pace di Lanciano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generai [OSCURATO:PERSONA] e, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza 16 novembre 2020 il Giudice di pace di Lanciano ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art.14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 per avere violato il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti il 17 aprile 2018 dal Questore di Chieti e notificato nella stessa data, con il quale gli era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica del medesimo provvedimento e lo ha condannato alla pena di euro 13.000,00 di multa nonché al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la predetta sentenza, mediante ricorso depositato il giorno 22 dicembre 2020, propone ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale delegato dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di ufficio dell'Erunse nel giudizio di merito. In particolare, con il primo motivo, la censura, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per motivazione illogica con riferimento alla identificazione dello straniero al momento della notifica dell'ordine di espulsione mancando in sostanza la prova che fosse effettivamente l'Erunse la persona cui era stato notificato il predetto ordine non risultando convincente, sul punto, la deposizione resa dal funzionario di P.S. [OSCURATO:PERSONA], unico testimone esaminato. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione, falsa applicazione ed inosservanza della norma processuale di cui all' art.34 del d.lgs. n.27412000 con riferimento all'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sostenendo che il Giudice di pace di Lanciano sarebbe incorso in un errore di diritto nel non applicare il citato art.34 qualificando erroneamente tale norma come causa di non punibilità nonostante la stessa sia una causa di improcedibilità per speciale tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si osserva che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore di ufficio dell'imputato che invece non sia cassazionista (vedi, in senso conforme, sent. Sez. U, Sentenza n. 40517 del 28/04/2016, Rv. 267627 , Taysir). 2.Ciò posto si osserva che i motivi sono manifestamente infondati e che il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. Invero con il ricorso , pur evocandosi cumulativamente vizi della motivazione, di fatto viene sollecitata una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultànze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Sono dunque inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi 'dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Ry. 262965). 2.1.11 Giudice di pace di Lanciano ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico dell'imputato del tutto univoco e convergente, tenuto conto della testimonianza del funzionario di polizia [OSCURATO:PERSONA] che aveva fermato ed identificato l'Erunse il giorno 13 giugno 2018 in Lanciano e la circostanza, documentalmente provata, che il decreto di espulsione era stato emesso e notificato al ricorrente lo stesso giorno e quindi dopo l'identificazione della persona. Inoltre, nella sentenza impugnata viene evidenziato che il citato testimone aveva chiarito che l'utilizzo del termine 'sedicente' contenuto nel verbale di notifica del verbale di espulsione significa soltanto che il soggetto era privo di documenti, ma non già che non fosse stato identificato mediante foto segnaletiche ed il riscontro AFIS attraverso le impronte digitali. Le osservazioni contenute nel ricorso, non consentono di rilevare effettivamente forme di contraddittorietà, illogicità o sostanziale mancanza della motivazione nel ricostruire gli elementi indicativi della responsabilità dello stesso per il fatto oggetto di imputazione. 2.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che la motivazione con la quale il Giudice di pace ha escluso l'ipotesi di particolare tenuità del fatto risulta congrua e .non contraddittoria e in quanto tale non censurabile in questa sede, poiché è stato dato rilievo al periodo intercorso tra il provvedimento di espulsione e la data del reato e non essendo nemmeno stato dedotto, nel ricorso per cassazione, che nel giudizio di merito fossero state specificamente indicate le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell' imputato pregiudicate dall'ulteriore corso del procedimento, come espressamente previsto dal citato art.34. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P. Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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