Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 30219/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

/2026 dalla Corte di Appello diMilanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di Appello di Milano ha applicato al ricorrente la pena concordata dalleparti.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per iltramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con ilquale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere, laCorte di appello, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art.129 cod. proc. pen.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivonon consentito.4.

Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato inappello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministerosulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102).4.

Nel caso in esame, il ricorrente, peraltro in forma del tutto generica eapodittica, si limita a dolersi dell’omessa ovvero apparente motivazione suipresupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.5.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila afavore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dellostesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026 dalla Corte di Appello diMilanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe, resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di Appello di Milano ha applicato al ricorrente la pena concordata dalleparti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per iltramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con ilquale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere, laCorte di appello, indicato i motivi per i quali aveva ritenuto di non applicare l'art.129 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivonon consentito.4. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato inappello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione dellavolontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministerosulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversada quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.276102).4. Nel caso in esame, il ricorrente, peraltro in forma del tutto generica eapodittica, si limita a dolersi dell’omessa ovvero apparente motivazione suipresupposti per la pronuncia di sentenza ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila afavore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dellostesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 30219/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris