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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45150/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4ar [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 8 novembre 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello attribuito alle prove testimoniali un significato diverso rispetto al contenuto delle deposizioni.

3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte di cassazione il certificato di morte rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 settembre 2021 dal quale risulta che il suo assistito è deceduto in data 24 gennaio 2021.

4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241).

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Consigliere estensore resid,rI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4ar [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 8 novembre 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, ed al risarcimento del danno in favore della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello attribuito alle prove testimoniali un significato diverso rispetto al contenuto delle deposizioni. 3. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte di cassazione il certificato di morte rilasciato dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 settembre 2021 dal quale risulta che il suo assistito è deceduto in data 24 gennaio 2021. 4. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790; Sez. 1, n. 11856 del 06/10/1995, Torri, Rv. 203241). Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Consigliere estensore resid,rI
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