CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 19851/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 15003/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n. 809/2/2024, depositata il 18 marzo 2024 e notificata il 22 aprile 2024. Visto l’atto depositato il 9 luglio 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0 Numero registro generale 15003/2024 Numero sezionale 2272/2025 Numero di raccolta generale 19851/2025 Data pubblicazione 17/07/2025 F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2 a e 5 d 9 3 3 c a 0