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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 1982

Cassazione n. 43965/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1982 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 25/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione avendo l'imputato concorso nel delitto di falso presupposto.

Il motivo è inammissibile perché propone per la prima volta in sede di legittimità accertamenti di fatto, preclusi a questa corte e non dedotti adeguatamente in fase di appello.

Invero, in sede di giudizio di secondo grado veniva devoluta la differente questione della non punibilità dell'imputato per depenalizzazione del reato presupposto di falso in assegno mentre nella presente fase si lamenta la sussistenza del concorso nel delitto presupposto imponendo così un accertamento di fatto della condotta dell'imputato mai devoluto nelle fasi di merito e sul quale alcun controllo di legittimità della pronuncia impugnata questa corte può operare.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 29/10/2021 Il C nsigliere Estensore Gry)zp PARDO aAJI Il Presidente PIr MESSINI D'AGOSTINI DEPOSiTA"F A t IN C.A Ft:1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/07/1982 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 11/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 25/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 648 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione avendo l'imputato concorso nel delitto di falso presupposto. Il motivo è inammissibile perché propone per la prima volta in sede di legittimità accertamenti di fatto, preclusi a questa corte e non dedotti adeguatamente in fase di appello. Invero, in sede di giudizio di secondo grado veniva devoluta la differente questione della non punibilità dell'imputato per depenalizzazione del reato presupposto di falso in assegno mentre nella presente fase si lamenta la sussistenza del concorso nel delitto presupposto imponendo così un accertamento di fatto della condotta dell'imputato mai devoluto nelle fasi di merito e sul quale alcun controllo di legittimità della pronuncia impugnata questa corte può operare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il C nsigliere Estensore Gry)zp PARDO aAJI Il Presidente PIr MESSINI D'AGOSTINI DEPOSiTA"F A t IN C.A Ft:1
Sentenza Cassazione n. 43965/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris