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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 38310/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTEN2 A dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 170 Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinar za in ipugnata.

1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto perse nalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da dif ensa "e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e ( 13, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ma mmis sibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ir trodotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al li igamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore de la Ci issa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a Cessa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTEN2 A dato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 170 Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinar za in ipugnata. 1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto perse nalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da dif ensa "e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e ( 13, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato ma mmis sibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (ir trodotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al li igamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore de la Ci issa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del a Cessa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 38310/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris