CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 ottobre 2023
Cassazione n. 45326/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 23/3/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano in data 14/1/2022 con la quale, in esito al giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i delitti di truffa e ricettazione, rideterminava la pena inflitta in anni 1, mesi 2 di reclusione ed euro 333,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo il vizio di omessa motivazione non avendo il giudice di merito vagliato la sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto, dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 5/10/2023 Il consigliere relatore Il presibente