CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2025
Cassazione n. 33900/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorsp proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natc a NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; '7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati perché, in disparte il riferimento alla lamentata violazione del principio afferente il divieto di reformatio in peius palsemente distonico al tema di giudizio ( che riguardava piuttosto il rispetto dell'art 521 cpp in relazione alla qualificazione ascritta al fatto dal primo giudice, ricondotto all'egida dell'art. 336 comma 1 cp), replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in ordine alla ritualità della detta riqualificazione e alla configurabilità dell'ipotesi di reato ritenuta nei suoi costituti oggettivi e soggettivo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2025.