CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura l'utilizzazione delle dichiarazioni del Carella rese alla polizia giudiziaria in ragione della dedotta non spontaneità risulta riproduttivo di identica censura già confutata dalla Corte di appello che, oltre ad aver valutato ulteriori elementi quali i controlli effettuati presso l'abitazione del ricorrente e l'esame di quanto visualizzato sul "profilo social" di nota piattaforma digitale, ha correttamente rilevato come le dichiarazioni fossero state spontaneamente rese anche sulla base di quanto desumibile dagli atti del fascicolo utilizzabili per il rito abbreviato richiesto; rilevato che egualmente riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello e declinato in fatto risulta il motivo attraverso cui si tende a negare la rilevanza dei plurimi controlli effettuati dalla polizia giudiziaria che avevano consentito di accertato la mancata presenza del ricorrente all'interno dell'abitazione, assenza in linea sia con le dichiarazioni spontanee correttamente utilizzate che con le immagine visualizzate sul "profilo social" che ritraevano il Carella mentre partecipava a festeggiamenti con familiari al di fuori del domicilio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso