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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21632/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 14.12.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 20.6.2023, il GUP del Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di tentata rapina aggravata e porto illecito di strumento atto alla offesa alla persona e, con il vincolo della continuazione e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 1.800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale ed ordinato la confisca e la distruzione dei beni di cui al sequestro dell '8.10.2022;

2. la Corte di appello di Venezia, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dalla difesa dell'imputato con il Procuratore Generale con la rinuncia, da parte del primo, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400 di multa.

3. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia che deduce violazione di legge in punto di determinazione della pena che, secondo la difesa, sarebbe stata stabilita in violazione dei criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen..

4. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli).

Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che la pena può essere ritenuta è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 14.12.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 20.6.2023, il GUP del Tribunale di Verona aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di tentata rapina aggravata e porto illecito di strumento atto alla offesa alla persona e, con il vincolo della continuazione e la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 1.800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva applicato la pena accessoria conseguente alla entità di quella principale ed ordinato la confisca e la distruzione dei beni di cui al sequestro dell '8.10.2022; 2. la Corte di appello di Venezia, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dalla difesa dell'imputato con il Procuratore Generale con la rinuncia, da parte del primo, ai motivi di impugnazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena finale in quella, concordata dalle parti e che ha stimato congrua, in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.400 di multa. 3. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia che deduce violazione di legge in punto di determinazione della pena che, secondo la difesa, sarebbe stata stabilita in violazione dei criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen.. 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che la pena può essere ritenuta è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 21632/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris