CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 1966
Cassazione n. 01027/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1966 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Potenza dell'8 novembre 2017 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto, oltre a sollevare mere censure in punto di fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che ben motivano sul punto (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. del provvedimento impugnato), e appare finanche reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito; - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che ben specifica l'impossibilità di ravvisare i presupposti per riconoscere l'invocata causa di non punibilità atteso che i danni arrecati non possono ritenersi di particolare tenuità e i precedenti specifici di cui è gravato l'imputato depongono per la non occasionalità della condotta criminosa, anche in considerazione delle gravi modalità di consumazione del reato e della condotta di fuga successivamente posta in essere (vedasi pagina 7 della sentenza impugnata), oltre ad essere reiterativo di censure già adeguatamente vagliate; - che il terzo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, della determinazione della pena e della mancata conversione della stessa in pena pecuniaria, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio ben motivato dai giudici di merito che affermano l'impossibilità di riconoscere le invocate attenuanti generiche in regime di prevalenza in considerazione del fatto che l'imputato ha già beneficiato della mancata contestazione della recidiva specifica, apparendo nel resto la pena adeguata all'entità del fatto posto in essere, mentre, per ciò che concerne l'applicazione della pena sostitutiva, sebbene la Corte territoriale non abbia motivato sul punto, va rilevato cha tanto l'atto di appello dell'imputato quanto il ricorso per Cassazione appaiono estremamente generici circa la ragioni alla base di una prognosi positiva, richiesta ai sensi dell'art. 58 legge n. 689 del 1991 per procedere alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am