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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 04930/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9092-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in Oggetto R.G.N.9092/2018 Cron.

Rep.

Ud.29/11/2023 CC persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Liquidatore del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 603/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/09/2017 R.G.N. 335/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 14.9.17 la corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del 2015 del tribunale della stessa sede,che -per quel che qui rileva- aveva accolto l’opposizione del contribuente in epigrafe a cartella per euro 296.674 per contributi dovuti alla gestione agricola datori di lavoro per anni 2004 -2005-2006.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non contestata l’applicazione dei minimi retributivi secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro e ha ritenuto non provata la mancata corresponsione delle retribuzioni previste dal contratto integrativo provinciale, nel caso comunque non prodotto e peraltro successivo alle retribuzioni rilevanti nel caso di specie.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, che lamenta violazione dell’art. 9ter decreto legge 510 del ’96, convertito in legge 608 del ’96, per avere la corte territoriale trascurato che l’onere della prova dei requisiti per la fruizione degli sgravi contributivi era del datore.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il datore di lavoro. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo di ricorso è infondato.

Occorre premettere che la causa ha ad oggetto la pretesa della corresponsione dei maggiori contributi sulla base del contratto provinciale e, solo quale conseguenza dell’asserita mancata corresponsione, la perdita del diritto agli sgravi fruiti dalla ditta.

La pretesa contributiva dell’INPS poggia dunque sull’invocata applicazione del contratto provinciale, la cui produzione è a carico dell’INPS,riguardando il fatto costitutivo fatto valere in giudizio.

La corte territoriale non ha violato l’onere della prova perché ha affermato da un lato che è pacifico il rispetto del contratto collettivo nazionale e, dall’altro lato, ha rilevato che il contratto provinciale non era stato prodotto dall’Inps che aveva invocato il mancato rispetto dei minimi contrattuali, dallo stesso contratto previsti in misura più favorevole per il lavoratore.

Né può assumere rilievo in materia il richiamo operato dall’INPS alla giurisprudenza di legittimità che addossa all’impresa l’onere della prova dei requisiti per la fruizione degli sgravi contributivi, in quanto nel caso come detto la questione degli sgravi (e più specificamente della decadenza dagli stessi) è solo consequenziale a quella, centrale, del rispetto dei minimi contributivi, rispetto alla quale la corte ha correttamente chiarito gli oneri probatori a carico dell’asserito creditore (l’ente previdenziale).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9092-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in Oggetto R.G.N.9092/2018 Cron. Rep. Ud.29/11/2023 CC persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in qualità di Liquidatore del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 60, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 603/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/09/2017 R.G.N. 335/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 14.9.17 la corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del 2015 del tribunale della stessa sede,che -per quel che qui rileva- aveva accolto l’opposizione del contribuente in epigrafe a cartella per euro 296.674 per contributi dovuti alla gestione agricola datori di lavoro per anni 2004 -2005-2006. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non contestata l’applicazione dei minimi retributivi secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro e ha ritenuto non provata la mancata corresponsione delle retribuzioni previste dal contratto integrativo provinciale, nel caso comunque non prodotto e peraltro successivo alle retribuzioni rilevanti nel caso di specie. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, che lamenta violazione dell’art. 9ter decreto legge 510 del ’96, convertito in legge 608 del ’96, per avere la corte territoriale trascurato che l’onere della prova dei requisiti per la fruizione degli sgravi contributivi era del datore. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il datore di lavoro. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il motivo di ricorso è infondato. Occorre premettere che la causa ha ad oggetto la pretesa della corresponsione dei maggiori contributi sulla base del contratto provinciale e, solo quale conseguenza dell’asserita mancata corresponsione, la perdita del diritto agli sgravi fruiti dalla ditta. La pretesa contributiva dell’INPS poggia dunque sull’invocata applicazione del contratto provinciale, la cui produzione è a carico dell’INPS,riguardando il fatto costitutivo fatto valere in giudizio. La corte territoriale non ha violato l’onere della prova perché ha affermato da un lato che è pacifico il rispetto del contratto collettivo nazionale e, dall’altro lato, ha rilevato che il contratto provinciale non era stato prodotto dall’Inps che aveva invocato il mancato rispetto dei minimi contrattuali, dallo stesso contratto previsti in misura più favorevole per il lavoratore. Né può assumere rilievo in materia il richiamo operato dall’INPS alla giurisprudenza di legittimità che addossa all’impresa l’onere della prova dei requisiti per la fruizione degli sgravi contributivi, in quanto nel caso come detto la questione degli sgravi (e più specificamente della decadenza dagli stessi) è solo consequenziale a quella, centrale, del rispetto dei minimi contributivi, rispetto alla quale la corte ha correttamente chiarito gli oneri probatori a carico dell’asserito creditore (l’ente previdenziale). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 8.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dell
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