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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026

Cassazione n. 13482/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], Francesco-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 763/2017, depositata il 27/2/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi, per la parte ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, e per l’Agenzia delleEntrate controricorrente l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/20261.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avversol’avviso di accertamento n.

T9303TB00952/2015, relativo al periodod’imposta 2010, con il quale le erano stati contestati maggiori ricavi per €962.800,81, in relazione a vendite infra-gruppo di prodotti finiti, nonché lanon deducibilità dei canoni relativi a cinque contratti di leasing di duratainferiore a quella minima prevista ai sensi dell’art. 102, comma 7, TUIR.2.

La CTP di Varese accolse il ricorso limitatamente alla prima ripresafiscale, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse provato che laremunerazione dei beni o servizi scambiati tra la ricorrente e le duesocietà del gruppo (brasiliana e messicana) si fosse discostata dai valori dimercato.3.

La sentenza di primo grado fu impugnata da entrambe le parti.

LaCTR della Lombardia, quanto ai canoni di leasing, osservò che, nonrientrando l’attività svolta dalla Termoplastic in nessuno dei settorimerceologici di cui al d.m. del 31/12/1988, si doveva applicare ladisciplina generale di cui all’art. 102, comma 7, TUIR, e poiché “dal librocespiti della Società (…) risulta[va] che il coefficiente di ammortamentoapplicato ai fini dell’ammortamento dei macchinari costituiti da presseutilizzate per la produzione [era] pari al 12,5%, corrispondente a quellofissato dal D.M. 31.12.1988 per i beni mobili strumentali impiegatinell’esercizio dell’attività strumentale”, “correttamente l’Agenzia, inapplicazione della legge (art. 102, comma 2, D.P.R. n. 917/1986), [aveva]rettificato le aliquote, riconducendole al Gruppo merceologico in cui laSocietà opera, cioè il Gruppo XIV” (pag. 6 della sentenza impugnata).

LaCTR accolse, invece, la richiesta subordinata di annullamento dellesanzioni “in forza del principio del favor rei (D.Lgs. n. 472 del 1997, art.3), ritenendo sussistere l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambitoapplicativo della norma” (ibidem).

Relativamente al profilo delle operazionicommerciali della contribuente con le società estere facenti parte delNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026medesimo gruppo, i giudici di secondo grado accolsero l’appelloincidentale dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che “gli investimentisostenuti nel tempo per sviluppare il know-how per la diffusione delmarchio e delle politiche industriali non [erano] stati giustamenteremunerati”, posto che dai bilanci esibiti dalla contribuente “leremunerazioni [erano] risultate non coerenti con i rischi sopportati dallacasa madre per le società produttrici, che sfruttano gli intangible assetsdella casa madre, [c’erano] state remunerazioni eccessivamente elevate”(pag. 9 s. della sentenza impugnata).

In sostanza, la Termoplastic nonaveva dimostrato che le transazioni erano in linea con i valori normali dimercato, mentre l’Amministrazione finanziaria aveva correttamenteutilizzato il transnactional net margin method (T.N.M.M.), confrontando ilmargine utile della Termoplastic con quello di altre società distributrici, perconcludere che, mentre “il margine netto di un distributore indipendenteva dal 6,04% al 17,19%, quello della consociata brasiliana è del 20,77%[e] quello della messicana è del 24,04%” (pag. 17 della sentenzaimpugnata).4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,sulla base di sette motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso.

La trattazione della causa è stata fissata per l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte - ribadite inudienza -, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

La ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, la Termoplastic deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto epronunciato nonché degli artt. 115 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992.

I Giudicidi secondo grado - a dire della ricorrente - avrebbero fondato la propriadecisione sul presupposto dell’avvenuta pattuizione, tra le società delNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026gruppo, di un corrispettivo inferiore al valore di mercato, laddove lacontestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate era sempre stata basatasull’omessa remunerazione dei beni immateriali dei quali la societàricorrente è titolare.

Inoltre, la CTR non si sarebbe pronunciatasull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992“per insufficiente o mancata esposizione dei motivi specificidell’impugnazione della sentenza dei giudici di primo grado” (pag. 23 e s.del ricorso per cassazione).Il motivo è infondato.Si è fuori, anzitutto, dal paradigma della violazione dell’art. 112 c.p.c.,e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioniadoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenutosostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenoreletterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dallamedesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio,nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficioun'azione diversa da quella proposta.

Il relativo giudizio, estrinsecandosiin valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile insede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o pervizio della motivazione” (Cass., n. 13602/2019).

Cass., n. 644/2025 -puntualmente richiamata dal Procuratore generale - ha affermato, inargomento, che “il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esattadisciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazioneincontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi,sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto neltema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando ilgiudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum ocausa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiestoNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026(petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diversoda quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti dellepretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”.

Nel caso dispecie, una volta dedotta in giudizio, quale causa petendi dell’appelloincidentale, la fattispecie del cd. transfer pricing, la CTR ne hacompiutamente vagliato i presupposti, prendendo in esame il profilodedotto dall’Amministrazione (vale a dire l’inadeguata remunerazione deicd. intangible assets), senza che l’utilizzo dell’espressione “pattuizione diun corrispettivo inferiore al valore normale di mercato” possa essereinterpretato come introduttivo di un fatto costitutivo nuovo, alludendo -all’evidenza - niente più che all’ordinaria genesi dell’assetto contrattualeoggetto di verifica, dall’angolo visuale in discorso.Non è coerente con il merito della censura (con la quale la ricorrente siduole della mancata presa in considerazione, da parte del giudice dimerito, delle risultanze della propria analisi di comparabilità dei prezzi)neppure l’evocazione della violazione dell’art. 115 c.p.c., atteso che puòessere dedotta, con ricorso per cassazione, “la violazione dell'art. 115c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, siaquando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio,sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che èimpossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nellavalutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità -che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specificainformazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), acondizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettarel'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti icontenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come lasottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisionediversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza”Numero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026(Cass., n. 12971/2022).

Nel caso di specie la ricorrente mira, invece, indefinitiva, ad infirmare le (insindacabili) conclusioni di merito della CTR.Quanto, infine, all’art. 53, è perspicua l’osservazione del Procuratoregenerale, che si richiama all’orientamento giurisprudenziale secondo cui“ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che siastato completamente omesso il provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quandola decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dallaparte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione,dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesaavanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risultiincompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass.,n. 24155/2017).

Orbene, dalla motivazione della sentenza impugnataemerge la piena intelligenza, da parte della CTR, dei motivi del gravameincidentale svolto dall’Agenzia, anche tenuto conto che “nel processotributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs.n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assoltoanche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporrein appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno dellalegittimità del proprio operato già dedotte in primo grado” (Cass., n.25191/2024)”.

Si può, allora, richiamare il principio di diritto secondo cui,“qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel meritodell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilitàai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non èulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che algiudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del piùgenerale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non èconfigurabile su questioni processuali” (Cass., n. 10422/2019).Numero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/20262.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, TUIR e del d.m. 31/12/1988, peravere la CTR individuato il coefficiente di ammortamento da applicare allerate di leasing sulla base del criterio formalistico dell’appartenenza deibeni al XIV gruppo merceologico di cui al d.m. 31/12/1988, “piuttosto chesulla base della concreta utilizzazione dei macchinari e delle caratteristichedei macchinari medesimi (…) e sul periodo di deperimento e consumodegli stessi nel settore produttivo di riferimento” (pag. 28 del ricorso percassazione).Il motivo è infondato, dovendosi applicare il principio di diritto alla cuistregua, “in tema di accertamento del reddito di impresa ed ai finidell’applicazione delle corrette deduzioni permesse – secondo ifondamentali principi di strumentalità e inerenza – dall’art. 102, comma 7del d.p.r. 917/1986, nel testo ratione temporis qui applicabile, quanto aibeni condotti in leasing, la natura dell’attività prevalentemente esercitatacosì come accertata dal giudice del merito non possa essere rimessa indiscussione in sede di legittimità, ove detto accertamento in fatto appaiacongruamente motivato” (Cass., n. 28874/2024).

Del resto, la ricorrentenon nega propriamente la riconducibilità dei beni al Gruppo XIV,sostenendo piuttosto che le concrete caratteristiche di essi li renderebberoriconducibili “anche al settore della metallurgia e della meccanica” (pag.28 del ricorso), in tal modo limitandosi, peraltro, a contrapporre la propriadiversa valutazione, senza neppure esplicitare gli elementi già valorizzatinel giudizio di merito per perorare la propria tesi.

La riconducibilità a unadeterminata categoria taglia fuori, quindi, la possibile applicazioneanalogica dei coefficienti propri di un’altra, fermo restando quantorimarcato da Cass., n. 17913/2014 (e recentemente ripreso da Cass., n.35331/2024), secondo cui “in tema di reddito d'impresa, ai finidell'individuazione dell'aliquota di ammortamento degli stampi, inmancanza di uno specifico riferimento a tali beni strumentali nella tabellaNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026del d.m. 31 dicembre 1998, trova applicazione la regola generale previstadall'art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù della quale èpossibile dedurre una parte del costo del bene in relazione ai coefficientistabiliti per categorie di beni omogenei, sicché non può ricorrersianalogicamente alla disciplina concernente altre categorie di imprese,diverse da quella del contribuente”.3.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, TUIR e dell’art. 3 d.lgs. n.472/1997, ritenendo che la previsione dell’assoluta indeducibilità del costodei canoni di leasing, nelle ipotesi in cui la durata del contratto fosseinferiore a quella minima fiscale, integrasse una sanzione impropria, conla conseguenza che, a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 16/2012(che soppresse il suddetto presupposto), la nuova disciplina dovrebbeapplicarsi anche per il passato, in virtù del principio del favor rei di cuiall’art. 3 d.lgs. n. 472/1997.

Conseguentemente, “i giudici d’appelloavrebbero dovuto consentire il recupero a tassazione della sola quotaritenuta indeducibile in base alla durata minima fiscale, ma consentire laquota deducibile in applicazione dell’art. 102, comma 7, del TUIR” (pag.33 del ricorso per cassazione).Il motivo è infondato, imperniandosi sull’errato presupposto per cui l’art.102, comma 7, TUIR delineerebbe una cd. sanzione impropria.

In realtà,al cospetto di una specifica disposizione di diritto intertemporale (cheprevede che la novella sia applicabile ai contratti conclusi dopo l’entrata invigore della legge di conversione del decreto legge sopra indicato), iltrattamento fiscale pregresso non può acquisire, ex post, valenza punitivaper il sol fatto che pro futuro ne venga introdotto uno migliore, potendosiesportare alla presente fattispecie (mutatis mutandis) la statuizione fattapropria dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2060/2011, secondo cui “laperdita della agevolazione fiscale non sempre ha natura sanzionatoria.Nella specie, venendo meno il presupposto per l'applicazione di unNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026trattamento agevolato (conduzione diretta del fondo per un periodominimo), non si applica, per questo, un trattamento fiscale punitivo.

Siapplica il trattamento fiscale ordinario, collegato al presupposto "normale"della compravendita immobiliare, essendo venute meno le ragioni chegiustificavano la deroga al principio della par condicio fiscale.

La situazioneche ne deriva è di ripristino della parità e non di repressione di uncomportamento deviante”.

Pertinente si mostra anche Cass., n.13970/2024, alla cui stregua “la decadenza da un'agevolazione fiscale perl'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, comportando ilriespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regime fiscalespeciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, con laconseguenza che l'abolizione di tale onere quale elemento costitutivodell'agevolazione non configura una norma sanzionatoria più favorevole, aisensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, tale da sottrarre ilcontribuente alla decadenza già verificatasi prima della sua entrata invigore (nella fattispecie, in tema di associazione senza scopo di lucrosoggetta al regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991, la S.C. hastabilito che l'abolizione, da parte dell'art. 19 della legge n. 158 del 2015,della causa di decadenza dall'agevolazione rappresentatadall'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, nonabrogando una norma sanzionatoria, non si applica retroattivamente allefattispecie decadenziali verificatesi prima della sua entrata in vigore)”.4.

Il quarto motivo di ricorso censura la “omessa, apparente,contraddittori[a] e/o insufficiente motivazione circa l’applicabilità delprincipio del favor rei alle sanzioni improprie per effetto della modifica dicui all’art. 4-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, la disapplicazione dellesanzioni improprie e la conseguente deducibilità dei canoni di leasingindipendentemente dalla durata del contratto in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.”, per avere la sentenza di secondo gradoimpropriamente richiamato il principio del favor rei a fondamentoNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell’annullamento delle sanzioni amministrative, invece di valorizzarlo aifini della “disapplicazione delle sanzioni improprie”, conseguentementeconsentendo la deducibilità dei canoni indipendentemente dalla “durataminima fiscale” del contratto di leasing.Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente.5.

Con il quinto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degliartt. 2697 e 2729 c.c., e degli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, TUIR,per avere la CTR attribuito al contribuente l’onere di provare che ilcorrispettivo pattuito nelle vendite infragruppo fosse conforme al valorenormale di cui all’art. 9, comma 3, TUIR, nonostante a venire in questionefossero componenti positivi di reddito (ovvero ricavi), in relazione ai qualila prova della relativa discrasia sarebbe spettata all’Amministrazionefinanziaria.

Inoltre, i giudici di secondo grado non avrebbero “individuatogli elementi gravi, precisi e concordanti dello scostamento con il valorenormale, atteso che non vi sono elementi di fatto dai quali emerga inmodo attendibile tale scostamento né l’Ufficio ha provato di fattol’esistenza di tale scostamento, nemmeno per presunzioni” (pag. 43 delricorso per cassazione).Il motivo è infondato.La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, “in tema di transferpricing, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, non integrandouna disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo direprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altragiurisdizione, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere diprovare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzoinferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell'art. 9,comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe delfornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo piùappropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo ilcontribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziandoNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e lecomplessive condizioni economiche praticate” (Cass., n. 19512/2024,richiamata anche da Cass., n. 15101/2025 e Cass., n. 29089/2025).

Conla pronuncia in questa sede impugnata, la CTR non ha, invero,indebitamente modificato tale distribuzione degli oneri probatori,spiegando (a pag. 11 della sentenza impugnata) le ragioni per le qualidoveva ritenersi raggiunta (a favore dell’Amministrazione) la prova delloscostamento dai valori di mercato e quelle per le quali non potesse,invece, ritenersi che la società contribuente avesse utilmente fornito laprova contraria su di essa spettante.La censura relativa alla prova presuntiva è inammissibile, mantenendosisu un piano di assoluta genericità (la ricorrente si limita ad asserire che “igiudici di secondo grado non hanno individuato gli elementi, gravi, precisie concordanti dello scostamento con il valore normale, atteso che non visono elementi di fatto dai quali emerge in modo attendibile talescostamento né l’Ufficio ha provato di fatto l’esistenza di tale scostamento,nemmeno per presunzioni”: pag. 43 del ricorso), tenuto conto che “intema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove ilrequisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomisticadegli stessi.

Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione ofalsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi dellanorma” (Cass., n. 9054/2022).6.

Il sesto motivo di ricorso censura la violazione o falsa applicazionedegli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, TUIR, con riguardo allametodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento ai fini dellaidentificazione del valore normale ex art. 9, comma 3, citato, “in quanto inrealtà la differenza di marginalità delle società sudamericane con la mediaponderata dei margini netti delle società selezionate come comparabili nonpotrebbe essere utilizzata per dimostrare lo scostamento con il valorenormale, poiché tale valore non è rappresentativo del valore di mercatodato che il mercato di riferimento preso a confronto è quello sudamericanoe non quello nazionale del venditore” (pag. 50 del ricorso per cassazione).Inoltre - prosegue la ricorrente - “la rettifica dei ricavi andrebbe effettuataal massimo solo con riferimento alle transazioni infragruppo ritenute nondeterminate secondo il valore normale, mentre l’Ufficio ha ripreso atassazione in Italia imputandolo alla società ricorrente la differenza dimargine netto delle società sudamericane, rispetto al valore di mercatocalcolato dall’Ufficio, in rapporto ai costi conseguiti dalle societàsudamericane, come se tutti i costi delle società sudamericane derivasseroda acquisti intercompany” (pag. 52).Numero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026Il motivo è infondato, atteso che (come risultante dall’articolatamotivazione di Cass., n. 29089/2025, cui si rimanda) il sistema TNMM nonsolo è astrattamente plausibile, ma è financo “particolarmente affidabilequando l'analisi funzionale mostra l'esistenza di una parte (parte testata otested party) della transazione controllata che svolge funzioni più semplicied assume i rischi limitati rispetto all'altra parte della transazione (par.2.64 e ss.

OECD), e che si focalizza sulla redditività della parte testatanella transazione controllata”.

Ed è quanto, in fatto, accertato dai giudicidi secondo grado, che hanno puntualmente evidenziato che “laTermoplastic è una società produttrice con funzioni di ricerca e sviluppo,nonché titolare di immobilizzazioni immateriali, mentre le societàbrasiliana e messicana svolgono la fase produttiva, non svolgono attivitàdi ricerca e di sviluppo e non posseggono beni intangibili (…) svolgono lefunzioni più semplici, non detenendo alcun know-how di prodotto o assetdi marketing e quindi sono più facilmente comparabili a società dioperatori indipendenti, come risulta dal capitolo A.3.3.

Choise of thetested party delle Guidelines OCSE” (pag. 16 della sentenza impugnata).Non appare conseguentemente censurabile, in questa sede, la scelta delmetodo adottato.7.

Con il settimo motivo, la società ricorrente deduce l’omesso esamedi un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., evidenziando, in primo luogo,“una omessa o apparente e contraddittoria motivazione” per averedapprima evocato il criterio del confronto del prezzo nelle cessioniinfragruppo e successivamente adottato, invece, il criterio del TNMM, eper non aver preso in considerazione “l’analisi di comparabilità e ladeterminazione del valore normale predisposti dalla società ricorrente giàforniti in sede di memoria al [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione, e inseguito nel giudizio di primo grado e nel successivo giudizio di appello”(pag. 59 del ricorso per cassazione), dalla quale era emersa la correttaNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026parametrazione dei prezzi, da parte della ricorrente, secondo una logica dimercato.Il motivo è inammissibile, siccome evidentemente preordinato a censurarela valutazione dei presupposti della fattispecie di merito, compiuta dallaCTR sulla scorta della scelta del criterio sopra illustrato, laddove “lavalutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni,costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione,sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si èformato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame delmateriale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreall'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenzaimpugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito” (Cass.,n.20553/2021).8.

In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguentecondanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, chesi liquidano in dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che si liquidano in € 10.500,00 per compensi professionali, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18/2/2026.Il Consigliere est.

La PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], Francesco-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 763/2017, depositata il 27/2/2017.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/2/2026dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA];uditi, per la parte ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Anna, e per l’Agenzia delleEntrate controricorrente l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/20261. La società [OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione avversol’avviso di accertamento n. T9303TB00952/2015, relativo al periodod’imposta 2010, con il quale le erano stati contestati maggiori ricavi per €962.800,81, in relazione a vendite infra-gruppo di prodotti finiti, nonché lanon deducibilità dei canoni relativi a cinque contratti di leasing di duratainferiore a quella minima prevista ai sensi dell’art. 102, comma 7, TUIR.2. La CTP di Varese accolse il ricorso limitatamente alla prima ripresafiscale, ritenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse provato che laremunerazione dei beni o servizi scambiati tra la ricorrente e le duesocietà del gruppo (brasiliana e messicana) si fosse discostata dai valori dimercato.3. La sentenza di primo grado fu impugnata da entrambe le parti. LaCTR della Lombardia, quanto ai canoni di leasing, osservò che, nonrientrando l’attività svolta dalla Termoplastic in nessuno dei settorimerceologici di cui al d.m. del 31/12/1988, si doveva applicare ladisciplina generale di cui all’art. 102, comma 7, TUIR, e poiché “dal librocespiti della Società (…) risulta[va] che il coefficiente di ammortamentoapplicato ai fini dell’ammortamento dei macchinari costituiti da presseutilizzate per la produzione [era] pari al 12,5%, corrispondente a quellofissato dal D.M. 31.12.1988 per i beni mobili strumentali impiegatinell’esercizio dell’attività strumentale”, “correttamente l’Agenzia, inapplicazione della legge (art. 102, comma 2, D.P.R. n. 917/1986), [aveva]rettificato le aliquote, riconducendole al Gruppo merceologico in cui laSocietà opera, cioè il Gruppo XIV” (pag. 6 della sentenza impugnata). LaCTR accolse, invece, la richiesta subordinata di annullamento dellesanzioni “in forza del principio del favor rei (D.Lgs. n. 472 del 1997, art.3), ritenendo sussistere l’obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambitoapplicativo della norma” (ibidem). Relativamente al profilo delle operazionicommerciali della contribuente con le società estere facenti parte delNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026medesimo gruppo, i giudici di secondo grado accolsero l’appelloincidentale dell’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che “gli investimentisostenuti nel tempo per sviluppare il know-how per la diffusione delmarchio e delle politiche industriali non [erano] stati giustamenteremunerati”, posto che dai bilanci esibiti dalla contribuente “leremunerazioni [erano] risultate non coerenti con i rischi sopportati dallacasa madre per le società produttrici, che sfruttano gli intangible assetsdella casa madre, [c’erano] state remunerazioni eccessivamente elevate”(pag. 9 s. della sentenza impugnata). In sostanza, la Termoplastic nonaveva dimostrato che le transazioni erano in linea con i valori normali dimercato, mentre l’Amministrazione finanziaria aveva correttamenteutilizzato il transnactional net margin method (T.N.M.M.), confrontando ilmargine utile della Termoplastic con quello di altre società distributrici, perconcludere che, mentre “il margine netto di un distributore indipendenteva dal 6,04% al 17,19%, quello della consociata brasiliana è del 20,77%[e] quello della messicana è del 24,04%” (pag. 17 della sentenzaimpugnata).4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione,sulla base di sette motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso. La trattazione della causa è stata fissata per l’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte - ribadite inudienza -, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la Termoplastic deduce la nullità della sentenzaimpugnata per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto epronunciato nonché degli artt. 115 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992. I Giudicidi secondo grado - a dire della ricorrente - avrebbero fondato la propriadecisione sul presupposto dell’avvenuta pattuizione, tra le società delNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026gruppo, di un corrispettivo inferiore al valore di mercato, laddove lacontestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate era sempre stata basatasull’omessa remunerazione dei beni immateriali dei quali la societàricorrente è titolare. Inoltre, la CTR non si sarebbe pronunciatasull’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992“per insufficiente o mancata esposizione dei motivi specificidell’impugnazione della sentenza dei giudici di primo grado” (pag. 23 e s.del ricorso per cassazione).Il motivo è infondato.Si è fuori, anzitutto, dal paradigma della violazione dell’art. 112 c.p.c.,e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioniadoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenutosostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenoreletterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dallamedesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio,nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti dellacorrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficioun'azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosiin valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile insede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o pervizio della motivazione” (Cass., n. 13602/2019). Cass., n. 644/2025 -puntualmente richiamata dal Procuratore generale - ha affermato, inargomento, che “il potere-dovere del giudice di inquadrare nell'esattadisciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazioneincontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi,sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto neltema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando ilgiudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum ocausa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiestoNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026(petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diversoda quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti dellepretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”. Nel caso dispecie, una volta dedotta in giudizio, quale causa petendi dell’appelloincidentale, la fattispecie del cd. transfer pricing, la CTR ne hacompiutamente vagliato i presupposti, prendendo in esame il profilodedotto dall’Amministrazione (vale a dire l’inadeguata remunerazione deicd. intangible assets), senza che l’utilizzo dell’espressione “pattuizione diun corrispettivo inferiore al valore normale di mercato” possa essereinterpretato come introduttivo di un fatto costitutivo nuovo, alludendo -all’evidenza - niente più che all’ordinaria genesi dell’assetto contrattualeoggetto di verifica, dall’angolo visuale in discorso.Non è coerente con il merito della censura (con la quale la ricorrente siduole della mancata presa in considerazione, da parte del giudice dimerito, delle risultanze della propria analisi di comparabilità dei prezzi)neppure l’evocazione della violazione dell’art. 115 c.p.c., atteso che puòessere dedotta, con ricorso per cassazione, “la violazione dell'art. 115c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma,abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, siaquando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio,sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che èimpossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nellavalutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità -che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specificainformazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), acondizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettarel'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti icontenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come lasottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisionediversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza”Numero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026(Cass., n. 12971/2022). Nel caso di specie la ricorrente mira, invece, indefinitiva, ad infirmare le (insindacabili) conclusioni di merito della CTR.Quanto, infine, all’art. 53, è perspicua l’osservazione del Procuratoregenerale, che si richiama all’orientamento giurisprudenziale secondo cui“ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che siastato completamente omesso il provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quandola decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dallaparte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione,dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesaavanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risultiincompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia” (Cass.,n. 24155/2017). Orbene, dalla motivazione della sentenza impugnataemerge la piena intelligenza, da parte della CTR, dei motivi del gravameincidentale svolto dall’Agenzia, anche tenuto conto che “nel processotributario, l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs.n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è assoltoanche ove l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporrein appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno dellalegittimità del proprio operato già dedotte in primo grado” (Cass., n.25191/2024)”. Si può, allora, richiamare il principio di diritto secondo cui,“qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel meritodell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilitàai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non èulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che algiudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del piùgenerale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non èconfigurabile su questioni processuali” (Cass., n. 10422/2019).Numero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsaapplicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, TUIR e del d.m. 31/12/1988, peravere la CTR individuato il coefficiente di ammortamento da applicare allerate di leasing sulla base del criterio formalistico dell’appartenenza deibeni al XIV gruppo merceologico di cui al d.m. 31/12/1988, “piuttosto chesulla base della concreta utilizzazione dei macchinari e delle caratteristichedei macchinari medesimi (…) e sul periodo di deperimento e consumodegli stessi nel settore produttivo di riferimento” (pag. 28 del ricorso percassazione).Il motivo è infondato, dovendosi applicare il principio di diritto alla cuistregua, “in tema di accertamento del reddito di impresa ed ai finidell’applicazione delle corrette deduzioni permesse – secondo ifondamentali principi di strumentalità e inerenza – dall’art. 102, comma 7del d.p.r. 917/1986, nel testo ratione temporis qui applicabile, quanto aibeni condotti in leasing, la natura dell’attività prevalentemente esercitatacosì come accertata dal giudice del merito non possa essere rimessa indiscussione in sede di legittimità, ove detto accertamento in fatto appaiacongruamente motivato” (Cass., n. 28874/2024). Del resto, la ricorrentenon nega propriamente la riconducibilità dei beni al Gruppo XIV,sostenendo piuttosto che le concrete caratteristiche di essi li renderebberoriconducibili “anche al settore della metallurgia e della meccanica” (pag.28 del ricorso), in tal modo limitandosi, peraltro, a contrapporre la propriadiversa valutazione, senza neppure esplicitare gli elementi già valorizzatinel giudizio di merito per perorare la propria tesi. La riconducibilità a unadeterminata categoria taglia fuori, quindi, la possibile applicazioneanalogica dei coefficienti propri di un’altra, fermo restando quantorimarcato da Cass., n. 17913/2014 (e recentemente ripreso da Cass., n.35331/2024), secondo cui “in tema di reddito d'impresa, ai finidell'individuazione dell'aliquota di ammortamento degli stampi, inmancanza di uno specifico riferimento a tali beni strumentali nella tabellaNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026del d.m. 31 dicembre 1998, trova applicazione la regola generale previstadall'art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in virtù della quale èpossibile dedurre una parte del costo del bene in relazione ai coefficientistabiliti per categorie di beni omogenei, sicché non può ricorrersianalogicamente alla disciplina concernente altre categorie di imprese,diverse da quella del contribuente”.3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsaapplicazione dell’art. 102, commi 2 e 7, TUIR e dell’art. 3 d.lgs. n.472/1997, ritenendo che la previsione dell’assoluta indeducibilità del costodei canoni di leasing, nelle ipotesi in cui la durata del contratto fosseinferiore a quella minima fiscale, integrasse una sanzione impropria, conla conseguenza che, a seguito della modifica introdotta dal d.l. n. 16/2012(che soppresse il suddetto presupposto), la nuova disciplina dovrebbeapplicarsi anche per il passato, in virtù del principio del favor rei di cuiall’art. 3 d.lgs. n. 472/1997. Conseguentemente, “i giudici d’appelloavrebbero dovuto consentire il recupero a tassazione della sola quotaritenuta indeducibile in base alla durata minima fiscale, ma consentire laquota deducibile in applicazione dell’art. 102, comma 7, del TUIR” (pag.33 del ricorso per cassazione).Il motivo è infondato, imperniandosi sull’errato presupposto per cui l’art.102, comma 7, TUIR delineerebbe una cd. sanzione impropria. In realtà,al cospetto di una specifica disposizione di diritto intertemporale (cheprevede che la novella sia applicabile ai contratti conclusi dopo l’entrata invigore della legge di conversione del decreto legge sopra indicato), iltrattamento fiscale pregresso non può acquisire, ex post, valenza punitivaper il sol fatto che pro futuro ne venga introdotto uno migliore, potendosiesportare alla presente fattispecie (mutatis mutandis) la statuizione fattapropria dalle Sezioni unite nella sentenza n. 2060/2011, secondo cui “laperdita della agevolazione fiscale non sempre ha natura sanzionatoria.Nella specie, venendo meno il presupposto per l'applicazione di unNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026trattamento agevolato (conduzione diretta del fondo per un periodominimo), non si applica, per questo, un trattamento fiscale punitivo. Siapplica il trattamento fiscale ordinario, collegato al presupposto "normale"della compravendita immobiliare, essendo venute meno le ragioni chegiustificavano la deroga al principio della par condicio fiscale. La situazioneche ne deriva è di ripristino della parità e non di repressione di uncomportamento deviante”. Pertinente si mostra anche Cass., n.13970/2024, alla cui stregua “la decadenza da un'agevolazione fiscale perl'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, comportando ilriespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regime fiscalespeciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, con laconseguenza che l'abolizione di tale onere quale elemento costitutivodell'agevolazione non configura una norma sanzionatoria più favorevole, aisensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, tale da sottrarre ilcontribuente alla decadenza già verificatasi prima della sua entrata invigore (nella fattispecie, in tema di associazione senza scopo di lucrosoggetta al regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991, la S.C. hastabilito che l'abolizione, da parte dell'art. 19 della legge n. 158 del 2015,della causa di decadenza dall'agevolazione rappresentatadall'inadempimento dell'onere di tracciamento dei versamenti, nonabrogando una norma sanzionatoria, non si applica retroattivamente allefattispecie decadenziali verificatesi prima della sua entrata in vigore)”.4. Il quarto motivo di ricorso censura la “omessa, apparente,contraddittori[a] e/o insufficiente motivazione circa l’applicabilità delprincipio del favor rei alle sanzioni improprie per effetto della modifica dicui all’art. 4-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, la disapplicazione dellesanzioni improprie e la conseguente deducibilità dei canoni di leasingindipendentemente dalla durata del contratto in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.”, per avere la sentenza di secondo gradoimpropriamente richiamato il principio del favor rei a fondamentoNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026dell’annullamento delle sanzioni amministrative, invece di valorizzarlo aifini della “disapplicazione delle sanzioni improprie”, conseguentementeconsentendo la deducibilità dei canoni indipendentemente dalla “durataminima fiscale” del contratto di leasing.Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente.5. Con il quinto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione degliartt. 2697 e 2729 c.c., e degli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, TUIR,per avere la CTR attribuito al contribuente l’onere di provare che ilcorrispettivo pattuito nelle vendite infragruppo fosse conforme al valorenormale di cui all’art. 9, comma 3, TUIR, nonostante a venire in questionefossero componenti positivi di reddito (ovvero ricavi), in relazione ai qualila prova della relativa discrasia sarebbe spettata all’Amministrazionefinanziaria. Inoltre, i giudici di secondo grado non avrebbero “individuatogli elementi gravi, precisi e concordanti dello scostamento con il valorenormale, atteso che non vi sono elementi di fatto dai quali emerga inmodo attendibile tale scostamento né l’Ufficio ha provato di fattol’esistenza di tale scostamento, nemmeno per presunzioni” (pag. 43 delricorso per cassazione).Il motivo è infondato.La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, “in tema di transferpricing, l'art. 110, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986, non integrandouna disciplina antielusiva in senso proprio, ma avendo lo scopo direprimere i fenomeni di spostamento artificioso dei profitti in un'altragiurisdizione, pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere diprovare che le transazioni infragruppo siano avvenute ad un prezzoinferiore al valore di mercato normale, da valutarsi, ai sensi dell'art. 9,comma 3, del cit. d.P.R., facendo riferimento sia ai listini o alle tariffe delfornitore dei beni, sia alle linee guida OCSE, adottando il metodo piùappropriato al caso concreto, senza alcun criterio gerarchico, e potendo ilcontribuente, a sua volta, fornire la prova del contrario, evidenziandoNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026altresì i costi eventualmente aggiunti, gli sconti riconosciuti e lecomplessive condizioni economiche praticate” (Cass., n. 19512/2024,richiamata anche da Cass., n. 15101/2025 e Cass., n. 29089/2025). Conla pronuncia in questa sede impugnata, la CTR non ha, invero,indebitamente modificato tale distribuzione degli oneri probatori,spiegando (a pag. 11 della sentenza impugnata) le ragioni per le qualidoveva ritenersi raggiunta (a favore dell’Amministrazione) la prova delloscostamento dai valori di mercato e quelle per le quali non potesse,invece, ritenersi che la società contribuente avesse utilmente fornito laprova contraria su di essa spettante.La censura relativa alla prova presuntiva è inammissibile, mantenendosisu un piano di assoluta genericità (la ricorrente si limita ad asserire che “igiudici di secondo grado non hanno individuato gli elementi, gravi, precisie concordanti dello scostamento con il valore normale, atteso che non visono elementi di fatto dai quali emerge in modo attendibile talescostamento né l’Ufficio ha provato di fatto l’esistenza di tale scostamento,nemmeno per presunzioni”: pag. 43 del ricorso), tenuto conto che “intema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove ilrequisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve esseredeterminato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado diprobabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto,mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità dielementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desuntoda una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nelladimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logiconei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, ondescartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva diquelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomisticadegli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione ofalsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravitào precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto dellaconseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversaricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di unainferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice dimerito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi dellanorma” (Cass., n. 9054/2022).6. Il sesto motivo di ricorso censura la violazione o falsa applicazionedegli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, TUIR, con riguardo allametodologia di determinazione dei prezzi di trasferimento ai fini dellaidentificazione del valore normale ex art. 9, comma 3, citato, “in quanto inrealtà la differenza di marginalità delle società sudamericane con la mediaponderata dei margini netti delle società selezionate come comparabili nonpotrebbe essere utilizzata per dimostrare lo scostamento con il valorenormale, poiché tale valore non è rappresentativo del valore di mercatodato che il mercato di riferimento preso a confronto è quello sudamericanoe non quello nazionale del venditore” (pag. 50 del ricorso per cassazione).Inoltre - prosegue la ricorrente - “la rettifica dei ricavi andrebbe effettuataal massimo solo con riferimento alle transazioni infragruppo ritenute nondeterminate secondo il valore normale, mentre l’Ufficio ha ripreso atassazione in Italia imputandolo alla società ricorrente la differenza dimargine netto delle società sudamericane, rispetto al valore di mercatocalcolato dall’Ufficio, in rapporto ai costi conseguiti dalle societàsudamericane, come se tutti i costi delle società sudamericane derivasseroda acquisti intercompany” (pag. 52).Numero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026Il motivo è infondato, atteso che (come risultante dall’articolatamotivazione di Cass., n. 29089/2025, cui si rimanda) il sistema TNMM nonsolo è astrattamente plausibile, ma è financo “particolarmente affidabilequando l'analisi funzionale mostra l'esistenza di una parte (parte testata otested party) della transazione controllata che svolge funzioni più semplicied assume i rischi limitati rispetto all'altra parte della transazione (par.2.64 e ss. OECD), e che si focalizza sulla redditività della parte testatanella transazione controllata”. Ed è quanto, in fatto, accertato dai giudicidi secondo grado, che hanno puntualmente evidenziato che “laTermoplastic è una società produttrice con funzioni di ricerca e sviluppo,nonché titolare di immobilizzazioni immateriali, mentre le societàbrasiliana e messicana svolgono la fase produttiva, non svolgono attivitàdi ricerca e di sviluppo e non posseggono beni intangibili (…) svolgono lefunzioni più semplici, non detenendo alcun know-how di prodotto o assetdi marketing e quindi sono più facilmente comparabili a società dioperatori indipendenti, come risulta dal capitolo A.3.3. Choise of thetested party delle Guidelines OCSE” (pag. 16 della sentenza impugnata).Non appare conseguentemente censurabile, in questa sede, la scelta delmetodo adottato.7. Con il settimo motivo, la società ricorrente deduce l’omesso esamedi un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., evidenziando, in primo luogo,“una omessa o apparente e contraddittoria motivazione” per averedapprima evocato il criterio del confronto del prezzo nelle cessioniinfragruppo e successivamente adottato, invece, il criterio del TNMM, eper non aver preso in considerazione “l’analisi di comparabilità e ladeterminazione del valore normale predisposti dalla società ricorrente giàforniti in sede di memoria al [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione, e inseguito nel giudizio di primo grado e nel successivo giudizio di appello”(pag. 59 del ricorso per cassazione), dalla quale era emersa la correttaNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026parametrazione dei prezzi, da parte della ricorrente, secondo una logica dimercato.Il motivo è inammissibile, siccome evidentemente preordinato a censurarela valutazione dei presupposti della fattispecie di merito, compiuta dallaCTR sulla scorta della scelta del criterio sopra illustrato, laddove “lavalutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni,costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamentodiscrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine allaricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione,sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si èformato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame delmateriale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minoreall'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessivavalutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenzaimpugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito” (Cass.,n.20553/2021).8. In definitiva, il ricorso dev’essere rigettato, con conseguentecondanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, chesi liquidano in dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che si liquidano in € 10.500,00 per compensi professionali, oltre alle speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaNumero registro generale 8690/2017Numero sezionale 104/2026Numero di raccolta generale 13482/2026Data pubblicazione 09/05/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, il 18/2/2026.Il Consigliere est. La PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13482/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris