Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1988
ECLI:EU:C:1988:117
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61985CC0301_IT
Conclusioni dell avvocato generale
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
[OSCURATO:PERSONA],
Lo sfondo giuridico e il procedimento
Per quanto riguarda lo sfondo giuridico e per una panoramica del procedimento rinvio alle mie conclusioni nelle cause riunite 260/85 e 106/86 "[OSCURATO:PERSONA] / Consiglio" ( in prosieguo : "TEC ").
[OSCURATO:PERSONA] of Japan ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] ") è una società giapponese che produce tra l' altro calcolatrici, fotocopiatrici per ufficio e registratori di cassa . [OSCURATO:PERSONA] ha cominciato a produrre e vendere macchine da scrivere elettroniche nel 1982 . Almeno durante il periodo preso in considerazione essa non ha venduto le macchine da scrivere in Giappone, ma le ha fabbricate unicamente per l' esportazione . Le sue macchine da scrivere elettroniche sono importate per essere vendute e distribuite nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] dall' affiliata [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] UK ") e per la vendita e la distribuzione negli Stati membri continentali dall' affiliata [OSCURATO:PERSONA] ( Europe ) GmbH ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] ").
Il regolamento sui dazi provvisori aveva applicato alla [OSCURATO:PERSONA] un dazio provvisorio del 21,1 %. Il regolamento sui dazi definitivi dispose che il dazio provvisorio venisse incamerato definitivamente in base a quella aliquota e impose un dazio definitivo del 32 %.
Con atto introduttivo del 7 ottobre 1985 la [OSCURATO:PERSONA] esperiva un' azione contro il Consiglio chiedendo che la Corte :
1 ) annullasse il regolamento sul dazio definitivo;
2 ) in subordine, annullasse detto regolamento nella parte in cui concerneva la [OSCURATO:PERSONA];
3 ) ulteriormente o in subordine, annullasse detto regolamento :
a ) in quanto imponeva un dazio definitivo antidumping del 32% sulle macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone e fabbricate o esportate dalla [OSCURATO:PERSONA], o
b ) in quanto intendeva imporre tale dazio finché le istituzioni non avessero eventualmente adottato efficaci misure per por fine alla discriminazione creata dal regolamento contestato a danno della [OSCURATO:PERSONA] ed a vantaggio della società [OSCURATO:PERSONA];
4 ) ulteriormente od in ulteriore subordine, annullasse detto regolamento, in quanto disponeva che gli importi garantiti come dazio provvisorio sulle macchine da scrivere elettroniche fabbricate dalla [OSCURATO:PERSONA] ed esportate nella Comunità fossero incamerati definitivamente,
a ) per intero o
b ) nella misura in cui tali importi eccedevano il dazio calcolato ad un tasso del 16,08%;
5 ) condannasse in ogni caso il Consiglio a rifondere le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA];
6 ) adottasse qualsiasi altro provvedimento che apparisse legittimo od equo visto l' insieme delle circostanze .
Il Consiglio chiedeva alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese .
[OSCURATO:PERSONA] e il Cetma sono intervenuti a sostegno del Consiglio .
[OSCURATO:PERSONA] deduce cinque motivi di annullamento a sostegno del suo ricorso . Essi sono :
1 ) erroneo calcolo del valore normale in quanto vi è incluso margine di profitto pari al 47,91% dei costi;
2 ) mancato calcolo del valore normale su una base franco-fabbrica e erroneo confronto del valore normale altrimenti calcolato con il prezzo all' esportazione calcolato su tale base;
3 ) erroneo defalco dal prezzo all' esportazione del credito concesso dalla [OSCURATO:PERSONA];
4 ) discriminazione nei rispetti della [OSCURATO:PERSONA];
5 ) ingiustificato incameramento del dazio provvisorio al tasso del 21,1 %.
Primo mezzo : erroneo calcolo del valore normale in quanto è incluso un margine di profitto pari al 47,91% dei costi
Con il primo mezzo di gravame la [OSCURATO:PERSONA] osserva che l' applicazione del presunto margine di profitto di un altro fornitore pari al 32,39% del fatturato ( 47,91% dei costi ) come margine di profitto nel calcolo del valore costruito delle macchine da scrivere elettroniche della [OSCURATO:PERSONA] : b ) se combinata con l' assunzione dei costi della ricorrente, era chiaramente inadeguata in quanto il margine di profitto che un fornitore spera di ottenere non si può scindere, come si fa invece nel ragionamento cui si ispira il regolamento impugnato, dai suoi propri costi né dai prezzi a cui può vendere i suoi prodotti, b ) contravviene al principio della certezza del diritto in quanto una simile impostazione rende impossibile agli esportatori sapere che cosa devono fare per non esporsi al sospetto di aver venduto i loro prodotti nella Comunità a prezzi di dumping .
Gli argomenti dettagliati svolti a sostegno di questa tesi, che sono riassunti nella relazione d' udienza, non mi sembrano fondati per i motivi esposti nelle mie conclusioni relative alla causa "TEC" ed alle cause riunite 277 e 300/85 "Canon / Consiglio ".
Secondo mezzo : mancato calcolo del valore normale su una base franco-fabbrica e erroneo confronto del valore normale altrimenti calcolato con il prezzo all' esportazione calcolato su tale base
Con il secondo mezzo la [OSCURATO:PERSONA] osserva che i motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio per spiegare perché, nel costruire il valore normale, non avevano bonificato tutti i costi della sua affiliata giapponese incaricata delle vendite sul mercato interno consistevano nell' affermazione che "la composizione delle categorie di clienti è analoga tanto per le vendite sul mercato interno quanto per le vendite all' esportazione . Per questo motivo non è stato possibile concedere adeguamenti ". Questo modo di ragionare - argomenta [OSCURATO:PERSONA] - era doppiamente difettoso, almeno per quanto la riguardava . In primo luogo, anche se le categorie di clienti sul mercato interno e sul mercato d' esportazione fossero state simili, ciò non avrebbe fornito alcun motivo di includere nel valore normale alcuni costi del distributore affiliato sul mercato interno né di escludere dal prezzo d' esportazione tutti i costi delle società affiliate che vendevano sul mercato europeo . In secondo luogo, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA], e quindi la sua affiliata che gestiva le vendite sul mercato interno, effettuavano su questo mercato vendite di macchine da scrivere elettroniche di entità trascurabile ( ed è proprio questa la ragione per cui il valore normale dovette essere costruito nel caso della [OSCURATO:PERSONA] ) non vi era "categoria di clienti (...) sul mercato interno" e a fortiori "la composizione delle categorie di clienti" non poteva, come si dichiara nel considerando n . 25, essere "analoga tanto per le vendite sul mercato interno quanto per le vendite all' esportazione ". Di conseguenza, i motivi forniti nel considerando n . 25 del regolamento sul dazio definitivo per disattendere questa rimostranza della [OSCURATO:PERSONA] erano chiaramente infondati e incoerenti . A giudizio della [OSCURATO:PERSONA], il conseguente confronto dei prezzi all' esportazione e del valore normale fu un confronto scorretto, non venne effettuato nella stessa fase commerciale e non costituì un confronto valido come prescritto dall' art . 2, n . 9, del regolamento di base .
Questi argomenti, a mio parere, devono essere reqpinti per i motivi già esposti nelle mie conclusioni relative alle cause "TEC" e "Canon ".
Terzo mezzo : erroneo defalco dal prezzo all' esportazione del credito concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] il terzo mezzo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che conformemente all' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento di base, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto definire il prezzo d' esportazione non già in base al valore che avrebbe avuto per il cliente un prestito contratto nella sua moneta nazionale, bensì in base alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per contrarre un prestito in marchi ( o in base ai costi - identici - che avrebbero dovuto affrontare gli acquirenti in altri Stati membri per ottenere un prestito in marchi ).
L' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento di base non contiene alcuna disposizione espressa per quanto riguarda il problema sollevato dalla [OSCURATO:PERSONA] . Da un lato, è vero che esso si riferisce a "tutte le spese effettuate tra l' importazione e la rivendita" e alle "spese accessorie", ma, dall' altro, la sua finalità è quella di disciplinare la definizione di un prezzo all' esportazione . Tenuto conto di questo obiettivo, mi sembra solida la tesi secondo cui ciò che importa è il valore del credito per l' acquirente e non il suo costo per il venditore, giacché a norma dell' art . 2, n . 8, lett . b ), del regolamento di base, il nocciolo della questione è il prezzo reale delle merci per il primo compratore indipendente . Sotto questo profilo il costo del credito per il venditore è irrilevante . Mi pare che rientrasse nelle facoltà delle istituzioni comunitarie servirsi a questo scopo dei corsi delle monete nazionali praticati negli Stati membri nei quali erano stabiliti gli acquirenti, giacché non è affatto dimostrato che costoro avrebbero contratto prestiti in marchi anziché stipularli - come sarebbe stato normale - nella moneta del loro Stato membro se avessero dovuto procurarsi essi stessi il credito . Di conseguenza, disattenderei il terzo mezzo della [OSCURATO:PERSONA] .
Quarto mezzo : discriminazione nei rispetti della [OSCURATO:PERSONA] il quarto mezzo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Consiglio ha deciso di adottare il regolamento sul dazio definitivo e di imporre dazi antidumping alla [OSCURATO:PERSONA] e agli altri esportatori senza contemporaneamente imporre alla [OSCURATO:PERSONA] . Ltd ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] ") almeno un dazio provvisorio, che fosse fondato, per quanto riguardava il margine di profitto, sullo stesso nuovo orientamento cui s' era ispirato il calcolo del dazio definitivo antidumping imposto alla [OSCURATO:PERSONA] .
A mio parere, questo argomento della [OSCURATO:PERSONA] non regge : un esportatore che pratichi il dumping è responsabile di dumping e non può discolparsi chiamando in causa un altro esportatore, indipendentemente dal fatto che quest' ultimo pratichi o no il dumping . Per questo motivo, come ho già detto nelle mie conclusioni relative alla causa "TEC", ritengo che il quarto mezzo della [OSCURATO:PERSONA] debba essere disatteso .
Quinto mezzo : ingiustificato incameramento del dazio provvisorio al tasso del 21,1%
Con il quinto mezzo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Consiglio non avrebbe dovuto disporre l' incameramento definitivo del dazio provvisorio versato dalla [OSCURATO:PERSONA] ad un' aliquota che superasse il tasso ridotto ( vale a dire 16,08 %) cui si sarebbe giunti tenendo conto dell' errore aritmetico scoperto nel calcolo iniziale .
[OSCURATO:PERSONA] ha ammesso l' errore fatto valere dalla ricorrente ed ha precisato quanto segue : "Per fissare il dazio provvisorio la [OSCURATO:PERSONA] aveva calcolato il margine di dumping sulle vendite della [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti paesi : Belgio, Danimarca, [OSCURATO:PERSONA], Italia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Le vendite in tutti questi paesi erano effettuate in DM salvo nel [OSCURATO:PERSONA] ed in [OSCURATO:PERSONA] dove si usavano le lire sterline del [OSCURATO:PERSONA] . Il margine di dumping veniva quindi espresso sempre in marchi salvo per il [OSCURATO:PERSONA] e l' [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che per fissare una percentuale media ponderata del margine di dumping si sarebbe dovuto convertire in marchi il margine di dumping riscontrato per il [OSCURATO:PERSONA] e l' [OSCURATO:PERSONA] . Ciò non è stato fatto . Di conseguenza, nel calcolo finale ogni sterlina del [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata pari ad un marco, giungendo così manifestamente ad un risultato erroneo ". Per di più la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio non hanno contestato la percentuale del 16,08% calcolata dalla [OSCURATO:PERSONA] .
Allorché la [OSCURATO:PERSONA] fece rilevare l' errore alla [OSCURATO:PERSONA], questa in una lettera del 7 febbraio 1985 rispose : "[OSCURATO:PERSONA] non intende modificare il dazio provvisorio per tener conto dell' errore di calcolo cui si richiama la [OSCURATO:PERSONA] . Infatti, è emerso che vi sono state altre due imprecisioni di calcolo la cui rettifica inciderebbe questa volta a danno della [OSCURATO:PERSONA], che saranno del pari prese in considerazione nella determinazione finale ". La Corte non è stata informata in cosa consistessero né di quale entità fossero queste altre "imprecisioni" di calcolo . Sulla base indicata, comunque, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il dazio provvisorio del 21,1 %.
Il Consiglio ha sostenuto, e a quanto mi risulta la [OSCURATO:PERSONA] non lo ha contraddetto, che entrambe le serie di errori sono state tenute presenti nella determinazione finale, come aveva annunciato la [OSCURATO:PERSONA] nella sua lettera . La determinazione finale ha accertato un margine di dumping decisamente più alto di quanto fosse stato constatato nel regolamento sul dazio provvisorio ( 52,98% contro il 21,1 %). Si è constatato inoltre che le importazioni praticate dalla [OSCURATO:PERSONA] in regime di dumping avevano arrecato pregiudizio all' industria comunitaria in ragione del 32,38%, cifra che, essendo la più bassa delle due prese in considerazione, ha determinato l' aliquota del dazio definitivo, fissata al 32 %.
A mio avviso, l' errore di cui ci si lagna è stato tenuto presente nel regolamento sul dazio definitivo . Giacché le constatazioni finali hanno giustificato un dazio superiore a quello applicato in via provvisoria ( 32% invece del 21,1 %), le autorità comunitarie non avevano alcun obbligo di riscuotere cifre inferiori alla quota originale del dazio provvisorio .
[OSCURATO:PERSONA] inoltre espone che avrebbe potuto impugnare con successo il regolamento sul dazio provvisorio in relazione all' errore aritmetico, ma che non lo ha fatto data la promessa della [OSCURATO:PERSONA] di tener conto di tale errore nel calcolo definitivo .
Non emerge dal testo della lettera della [OSCURATO:PERSONA] già ricordata che la [OSCURATO:PERSONA] avesse promesso di incamerare il dazio provvisorio ad un' aliquota inferiore a quella integrale ( 21,1 %). Vi si dichiarava soltanto che l' errore di cui la [OSCURATO:PERSONA] si lamentava sarebbe stato preso in considerazione nella fissazione finale assieme ad altri errori che avevano conseguenze opposte, e ciò è stato fatto . Non vi è nulla in tutto ciò che potesse far sorgere una legittima aspettativa in capo alla [OSCURATO:PERSONA] o permettere di invocare in seguito nei confronti delle istituzioni comunitarie l' eccezione del "venire contra factum proprium ". Inoltre non posso dare per scontato che un' azione esperita contro il regolamento sul dazio provvisorio avrebbe avuto esito positivo, giacché l' entità delle altre "imprecisioni" di calcolo non è nota alla Corte .
Per questo motivo ritengo che il quinto mezzo della [OSCURATO:PERSONA] debba essere disatteso .
A mio avviso dunque, il ricorso deve essere respinto e la [OSCURATO:PERSONA] va condannata a rifondere le spese sostenute dal Consiglio, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Cetma .
(*) Traduzione dall' inglese .