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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30353/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1234/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cn in epigrafe deducendo, con un unico motivo, violazione di legge elo vizio motivazio- nale in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato sub b) vian- cando a suo dire la prova dello spaccio, desunto esclusivamente dall'attività di osservazione degli operanti di PG.

Chiede, pertanto, annullarsi ia sentenza impugnata,

2. Il motivo di ricorso sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte ie sue articolazioni e del tutto assertivo.

Lo stesso, in particolare, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e deduce difetto o contrad- dittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coereniie logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

E ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in p. uni..c) diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infat.ti conto degli elemenn prova in ordine alla responsabilità dei prevenuto, ed in particolare nanno ev:den- ziato che non poteva accogliersi il motivo con i quale si chiedeva l'assoluzione dalle cessioni contestate al capo B), considerato che la prova emergeva dalle di- chiarazioni dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] e dalle ammissioni dello stesso impn- tato oltre che dall'esame della messistica contenuta nel suo cellulare , dal quale emergevano le richieste di sostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di ledittimlta nell'ennesimo giudice del fatto,

3. Essendo il ricorso inamrnissibiie e, a norma deiVa;t. e16 cod. proc. nen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dello musa di inam bilità (Corte Costi sent. n. 186 del 13.6.2000), alio condanna del how: - e uto m1 pagamento delle spese dei procedimento consegue quella ai pagamento deirum zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

N. 1234/2023 R. G. RQ.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento ciei'e spese processuali e dea somma di euro tremila in favore della cassa delle ESM- mende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1234/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cn in epigrafe deducendo, con un unico motivo, violazione di legge elo vizio motivazio- nale in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato sub b) vian- cando a suo dire la prova dello spaccio, desunto esclusivamente dall'attività di osservazione degli operanti di PG. Chiede, pertanto, annullarsi ia sentenza impugnata, 2. Il motivo di ricorso sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte ie sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto e deduce difetto o contrad- dittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coereniie logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. E ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in p. uni..c) diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infat.ti conto degli elemenn prova in ordine alla responsabilità dei prevenuto, ed in particolare nanno ev:den- ziato che non poteva accogliersi il motivo con i quale si chiedeva l'assoluzione dalle cessioni contestate al capo B), considerato che la prova emergeva dalle di- chiarazioni dell'acquirente [OSCURATO:PERSONA] e dalle ammissioni dello stesso impn- tato oltre che dall'esame della messistica contenuta nel suo cellulare , dal quale emergevano le richieste di sostanza da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di ledittimlta nell'ennesimo giudice del fatto, 3. Essendo il ricorso inamrnissibiie e, a norma deiVa;t. e16 cod. proc. nen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dello musa di inam bilità (Corte Costi sent. n. 186 del 13.6.2000), alio condanna del how: - e uto m1 pagamento delle spese dei procedimento consegue quella ai pagamento deirum zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. N. 1234/2023 R. G. RQ.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento ciei'e spese processuali e dea somma di euro tremila in favore della cassa delle ESM- mende. Così deciso in Roma
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