Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 34751/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sorveglianza di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, l'accoglimento del ricorso con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 13 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianzadi Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha respinto la sua richiesta diconcessione della liberazione anticipata per il semestre dal 30/11/2023 al30/05/2024, a causa di un'infrazione commessa dal detenuto il 23/03/2024.

Ilrichiedente sosteneva che in data 05/11/2025 la sanzione allora irrogata erastata annullata, e comunque essa era stata irrogata senza il rispetto delle normecirca la sua convocazione e la precisa esposizione del contenuto della violazionestessa e le norme violate.Il Tribunale ha rilevato che la sanzione è stata revocata per vizi di forma, mache il detenuto aveva in concreto tenuto un comportamento qualificabile come laviolazione di una prescrizione, per cui ha valutato assente, in quel semestre, lasua partecipazione all'opera di rieducazione.

Il comportamento vietato, infatti, èstato accertato e ammesso dallo stesso detenuto, e quindi può essere valutatocome dimostrativo della mancata adesione all'opera rieducativa.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce laviolazione di legge e di principi costituzionali, e la illogicità della motivazione.Il provvedimento disciplinare in questione, irrogato dal Direttore del carceredi Avezzano in data 25/03/2024, è stato annullato, ma il Tribunale non ha tenutoconto di tale decisione e dei molti motivi di tale annullamento, e non hacomunque applicato la giurisprudenza secondo cui la mera esistenza di unasanzione disciplinare non è sufficiente per negare la liberazione anticipata,dovendo il giudice valutare l'idoneità del comportamento sanzionato perdimostrare la mancata adesione all'opera rieducativa, in particolare quando,come in questo caso, il comportamento asseritamente non conforme alregolamento è stato occasionale.

Il Tribunale avrebbe dovuto acquisire ilrapporto disciplinare e valutare nel merito il fatto commesso, mentre il ritenereostativo in sé l'illecito disciplinare costituisce un vizio di carenza motivazionale.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato, per carenza di motivazione.4.

In data 22/07/2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva,con la quale ribadisce i motivi del ricorso e insiste per l'annullamentodell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

Il ricorrente richiama principi costantemente affermati da questa Corte,quali la necessità di fornire una motivazione adeguata e approfondita anche neiprovvedimenti di diniego della liberazione anticipata, trattandosi di decisioniincidenti sulla libertà personale (vedi Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018, dep. 2019,Rv. 275221), e la necessità che il diniego sia fondato sulla valutazione dellamancata partecipazione all'opera di rieducazione, esaminata sulla base dellacondotta esteriore e non dell'effettivo raggiungimento della risocializzazione (vediSez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, Rv. 258743).In merito al diniego motivato da violazioni disciplinari, il ricorrente richiamacorrettamente anche l'ulteriore principio, secondo cui «In tema di liberazioneanticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'operadi rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti evalutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare unacondotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamentecomparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmentepositivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodosemestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nelnulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1,n. 24506 del 28/03/2025, Rv. 288162).L'ordinanza impugnata, però, si è conformata a tali principi, motivando ildiniego attraverso una valutazione non illogica e sufficientemente approfonditadella condotta del ricorrente, ritenuta dimostrativa della sua mancata adesioneall'opera rieducativa, per il semestre in questione.In primo luogo, il Tribunale non ha obliterato il fatto che il provvedimentodisciplinare dell'ammonizione, irrogato dal direttore del carcere il 25/03/2024, èstato annullato, ma ha sottolineato che tale annullamento fu dovuto solo a vizi diforma, e che la violazione venne accertata, nonché ammessa dallo stessodetenuto.

Il Tribunale ha applicato, perciò, il principio di questa Corte, secondocui «In tema di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può tenereconto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapportodisciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o nonsia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessionedella detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loroconseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico dellamancata disponibilità al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 13233 del08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280985).In secondo luogo, ha valutato specificamente la rilevanza di talecomportamento, benché occasionale, quale dimostrazione della mancataadesione all'opera rieducativa.

La sua motivazione appare non illogica: ilricorrente ha tenuto la condotta descritta, fermandosi a parlare con la madre diun compagno di cella che si era arbitrariamente introdotta nel corridoioantistante la matricola, pur essendo consapevole della illiceità di tale gesto,come dimostrato dal fatto che egli è fuggito alla vista del comandante di reparto;tale condotta è effettivamente grave, rappresentando un possibile veicolo diinformazioni provenienti dall'esterno, in violazione della segregazione e dellalimitazione dei contatti imposta dallo stato di detenzione.

Per quanto desumibiledal ricorso, inoltre, la detenzione del ricorrente era iniziata il 31/05/2023, e ilsemestre in valutazione era solo il secondo: non vi è stato, pertanto, un ampioperiodo in cui il ricorrente avrebbe potuto dimostrare una consolidatapartecipazione all'opera rieducativa, e di cui il Tribunale di sorveglianza avrebbedovuto tenere conto per bilanciare, eventualmente, tale grave condotta con uncorretto comportamento dimostrato prima e dopo di essa, così da poter valutarel'effettiva occasionalità della violazione.Il ricorrente, in realtà, di fatto chiede a questa Corte una diversa valutazionecirca la gravità della propria condotta e la sua incidenza sulla partecipazioneall'opera di rieducazione, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cuila Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previstidall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dalgiudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o dellaloro gravità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 08 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sorveglianza di Roma;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, l'accoglimento del ricorso con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 13 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianzadi Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con cui il magistrato di sorveglianza ha respinto la sua richiesta diconcessione della liberazione anticipata per il semestre dal 30/11/2023 al30/05/2024, a causa di un'infrazione commessa dal detenuto il 23/03/2024. Ilrichiedente sosteneva che in data 05/11/2025 la sanzione allora irrogata erastata annullata, e comunque essa era stata irrogata senza il rispetto delle normecirca la sua convocazione e la precisa esposizione del contenuto della violazionestessa e le norme violate.Il Tribunale ha rilevato che la sanzione è stata revocata per vizi di forma, mache il detenuto aveva in concreto tenuto un comportamento qualificabile come laviolazione di una prescrizione, per cui ha valutato assente, in quel semestre, lasua partecipazione all'opera di rieducazione. Il comportamento vietato, infatti, èstato accertato e ammesso dallo stesso detenuto, e quindi può essere valutatocome dimostrativo della mancata adesione all'opera rieducativa.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce laviolazione di legge e di principi costituzionali, e la illogicità della motivazione.Il provvedimento disciplinare in questione, irrogato dal Direttore del carceredi Avezzano in data 25/03/2024, è stato annullato, ma il Tribunale non ha tenutoconto di tale decisione e dei molti motivi di tale annullamento, e non hacomunque applicato la giurisprudenza secondo cui la mera esistenza di unasanzione disciplinare non è sufficiente per negare la liberazione anticipata,dovendo il giudice valutare l'idoneità del comportamento sanzionato perdimostrare la mancata adesione all'opera rieducativa, in particolare quando,come in questo caso, il comportamento asseritamente non conforme alregolamento è stato occasionale. Il Tribunale avrebbe dovuto acquisire ilrapporto disciplinare e valutare nel merito il fatto commesso, mentre il ritenereostativo in sé l'illecito disciplinare costituisce un vizio di carenza motivazionale.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato, per carenza di motivazione.4. In data 22/07/2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva,con la quale ribadisce i motivi del ricorso e insiste per l'annullamentodell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. Il ricorrente richiama principi costantemente affermati da questa Corte,quali la necessità di fornire una motivazione adeguata e approfondita anche neiprovvedimenti di diniego della liberazione anticipata, trattandosi di decisioniincidenti sulla libertà personale (vedi Sez. 1, n. 5554 del 18/12/2018, dep. 2019,Rv. 275221), e la necessità che il diniego sia fondato sulla valutazione dellamancata partecipazione all'opera di rieducazione, esaminata sulla base dellacondotta esteriore e non dell'effettivo raggiungimento della risocializzazione (vediSez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep. 2014, Rv. 258743).In merito al diniego motivato da violazioni disciplinari, il ricorrente richiamacorrettamente anche l'ulteriore principio, secondo cui «In tema di liberazioneanticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'operadi rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti evalutati concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare unacondotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamentecomparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmentepositivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodosemestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nelnulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto» (Sez. 1,n. 24506 del 28/03/2025, Rv. 288162).L'ordinanza impugnata, però, si è conformata a tali principi, motivando ildiniego attraverso una valutazione non illogica e sufficientemente approfonditadella condotta del ricorrente, ritenuta dimostrativa della sua mancata adesioneall'opera rieducativa, per il semestre in questione.In primo luogo, il Tribunale non ha obliterato il fatto che il provvedimentodisciplinare dell'ammonizione, irrogato dal direttore del carcere il 25/03/2024, èstato annullato, ma ha sottolineato che tale annullamento fu dovuto solo a vizi diforma, e che la violazione venne accertata, nonché ammessa dallo stessodetenuto. Il Tribunale ha applicato, perciò, il principio di questa Corte, secondocui «In tema di liberazione anticipata, il tribunale di sorveglianza può tenereconto, a fini del rigetto della relativa istanza, del contenuto di un rapportodisciplinare anche nel caso in cui esso sia viziato per omessa contestazione o nonsia seguito dalla irrogazione di alcuna sanzione, in quanto, per la concessionedella detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loroconseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come elemento sintomatico dellamancata disponibilità al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 13233 del08/10/2020, dep. 2021, Rv. 280985).In secondo luogo, ha valutato specificamente la rilevanza di talecomportamento, benché occasionale, quale dimostrazione della mancataadesione all'opera rieducativa. La sua motivazione appare non illogica: ilricorrente ha tenuto la condotta descritta, fermandosi a parlare con la madre diun compagno di cella che si era arbitrariamente introdotta nel corridoioantistante la matricola, pur essendo consapevole della illiceità di tale gesto,come dimostrato dal fatto che egli è fuggito alla vista del comandante di reparto;tale condotta è effettivamente grave, rappresentando un possibile veicolo diinformazioni provenienti dall'esterno, in violazione della segregazione e dellalimitazione dei contatti imposta dallo stato di detenzione. Per quanto desumibiledal ricorso, inoltre, la detenzione del ricorrente era iniziata il 31/05/2023, e ilsemestre in valutazione era solo il secondo: non vi è stato, pertanto, un ampioperiodo in cui il ricorrente avrebbe potuto dimostrare una consolidatapartecipazione all'opera rieducativa, e di cui il Tribunale di sorveglianza avrebbedovuto tenere conto per bilanciare, eventualmente, tale grave condotta con uncorretto comportamento dimostrato prima e dopo di essa, così da poter valutarel'effettiva occasionalità della violazione.Il ricorrente, in realtà, di fatto chiede a questa Corte una diversa valutazionecirca la gravità della propria condotta e la sua incidenza sulla partecipazioneall'opera di rieducazione, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cuila Corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previstidall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dalgiudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o dellaloro gravità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto,essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 08 settembre 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34751/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris