CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E. ftw /41. -14 i i irAr Ot. L udito il difensore Procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 20 ottobre 2022 del Tribunale di Bari che, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia avverso il provvedimento del 17 marzo 2021 del G.i.p. del Tribunale di Foggia, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei seguenti reati, commessi il 9 marzo 2020: - devastazione, ai sensi dell'art. 419 cod. pen., perché, ristretto presso l'Istituto penitenziario di Foggia, in concorso con altri detenuti anche non identificati, aveva commesso fatti di devastazione presso la struttura, consistiti nella distruzione di diversi suppellettili, nell'aver scagliato a terra oggetti posti sulla mobilia, nell'aver divelto cancelli e porte, nell'aver infranto vetri, nell'aver appiccato un incendio, nell'aver rovinato gli arredi e gli utensili della zona cucina, nell'aver divelto due cancelli, così riuscendo a evadere in massa per riversarsi nelle strade cittadine, creando pericolo per i cittadini che si trovavano a transitare in quei luoghi e costringendo i titolari delle attività commerciali a barricarsi all'interno dei loro locali, nonché creando pericolo per la sicurezza del carcere, mettendo in pericolo l'ordine pubblico; - resistenza a un pubblico ufficiale aggravata, ai sensi degli artt. 337 e 339 cod. pen., perché, in concorso con altri detenuti, anche non identificati, aveva usato violenza per opporsi all'Ass. C. [OSCURATO:PERSONA], mentre lo stesso stava compiendo un atto del proprio ufficio; in particolare, mentre il predetto cercava di mettere in sicurezza il cancello passeggi della quarta sezione del carcere di Foggia, veniva accerchiato e strattonato dai detenuti al fine di sottrargli la ricetrasmittente e le chiavi e, dopo averlo spinto contro il cancello, lo avevano costretto ad aprirlo. Il G.i.p. del Tribunale di Foggia aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, evidenziando l'eccezionalità della situazione nella quale erano stati posti in essere i fatti contestati e l'impossibilità di rinvenire elementi oggettivi in forza dei quali poter legittimamente ritenere che l'indagato potesse rendersi autore delle medesime condotte ovvero di reati della stessa specie. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il Tribunale si sarebbe limitato a rielaborare in maniera superficiale quanto addotto dal pubblico ministero, il quale, nel suo atto di appello, aveva semplicemente riproposto le argomentazioni già presentate nella richiesta cautelare e adeguatamente vagliate dal G.i.p. Il Tribunale, quindi, non avrebbe adempiuto all'obbligo - previsto nel caso di riforma in senso sfavorevole all'indagato in materia cautelare - di offrire una motivazione rafforzata. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, senza considerare che il G.i.p. aveva evidenziato l'impossibilità di affermare l'esistenza dell'esigenza cautelare, proprio perché le condotte poste in essere erano connotate dalla particolarità e singolarità della situazione, non ripetibile nel tempo per la sua eccezionalità, a nulla rilevando che l'indagato avesse dei precedenti penali o dei carichi pendenti. Secondo il ricorrente, pertanto, il giudice di merito non avrebbe considerato l'assenza della concretezza e dell'attualità del pericolo di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova premettere in diritto che, con riferimento al pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie, la norma stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte solamente quando il pericolo di reiterazione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; le situazioni di concreto ed attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'interessato, non possono, però, essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede, astrattamente considerato, ma possono essere desunte dalla gravità del fatto nelle sue concrete modalità di manifestazione. La prognosi alla quale è tenuto il giudice di merito, quindi, è costituita da una complessa attività, che non può prescindere dalle modalità e circostanze del fatto, in quanto elementi essenziali di valutazione per comprendere se la condotta illecita sia stata occasionale e episodica o, invece, se sia stata frutto di una risalente e radicata spinta a delinquere dell'imputato, circostanza sintomatica del fatto che vi sia la possibilità che lo stesso commetta nuovi reati. Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con l'ordinanza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato la sussistenza dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari, considerate le concrete modalità esecutive della condotta e la personalità dell'indagato.In particolare, il giudice di merito ha evidenziato che Leone aveva assunto un ruolo di primario piano nell'ambito della rivolta, ponendo in essere azioni delinquenziali nella totale inosservanza non solo delle prescrizioni e degli ordini dell'Autorità, ma in spregio delle regole del vivere civile; secondo il Tribunale, le condotte contestate erano sintomatiche di una spiccata pervicacia e di una totale incapacità di autocontrollo, circostanza che escludeva la possibilità di un giudizio prognostico positivo in ordine al rischio concreto di ricaduta nel reato. Dalla lettura della relazione di servizio del 9 marzo 2020, infatti, era emerso che Leone aveva non solo usato violenza nei confronti della struttura carceraria e nei confronti degli operatori di polizia penitenziaria, ma aveva anche sostenuto e avallato il comportamento parimenti rivoltoso degli altri detenuti coinvolti nell'azione. Le modalità esecutive della condotta, inoltre, facevano trasparire l'assoluta gravità e fornivano chiari segnali circa la caratura criminale dell'indagato. Infine, era stata evidenziata la sua negativa personalità, considerando i precedenti penali per evasione, resistenza a un pubblico ufficiale e per condotte poste in essere in violazione del Testo unico sulle sostanze stupefacenti, nonché i procedimenti pendenti e il fatto che lo stesso era stato destinatario di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il giudice di merito, quindi, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale affermare che un pericolo sia concreto e attuale significa trarre dalla parte storica del giudizio gli indicatori idonei a sostenere una ragionevole probabilità di realizzazione di ulteriori condotte di particolare gravità o comunque analoghe a quelle già poste in essere. L'esistenza di "occasioni di riproduzione" è un dato - in realtà - non dominabile e dunque del tutto incerto, il che non consente di farne un valido indicatore del pericolo normativamente caratterizzato. Sono le caratteristiche e le modalità del fatto commesso (rectius del fatto in corso di accertamento, ma presidiato dalla compiuta valutazione di gravità indiziaria) a dover testimoniare - in una con la verifica globale prima richiamata - l'esistenza o meno del pericolo, non gli eventuali stimoli esterni, che possono porsi solo come accentuativi di una condizione di pericolosità già delibata (Sez. 1, n. 54163 del 21/09/2018, Foniqi, non mass.). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancell