CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 14939/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19563-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA].TR.A.B. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nell’appalto – Obbligo assunzione R.G.N.19563/2022 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 160/2021 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 28/01/2022 R.G.N. 71/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Potenza ha respinto l’appello principale della [OSCURATO:PERSONA] spa (d’ora in avanti anche “[OSCURATO:PERSONA]”) e l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado, che aveva condannato la società [OSCURATO:PERSONA], subentrata al Co.Tr.a.b. - [OSCURATO:PERSONA]- nell’appalto del servizio di trasporto pubblico del Comune di Potenza, ad assumere il sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto dipendente, in iure, del Consorzio fin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi anche alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di subentro della [OSCURATO:PERSONA] nell’appalto. 2. La Corte d’appello ha premesso che: -con sentenza n. 401/2015 del Tribunale di Potenza, pronunciata in separato procedimento, era stata riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze del Consorzio a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], sul presupposto della illegittimità della somministrazione di manodopera; -in data 22.5.2017, in esecuzione di tale sentenza, il Consorzio aveva comunicato all’[OSCURATO:PERSONA] l’assunzione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, nella stessa data, gli aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa del subentro nell’appalto della società [OSCURATO:PERSONA] a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA];-il lavoratore aveva impugnato il licenziamento e poi sottoscritto un accordo conciliativo con il Consorzio; -con determina del Comune di Potenza n. 206 del 2.10.2015 la [OSCURATO:PERSONA] era divenuta aggiudicataria dell’appalto per il periodo [OSCURATO:DATA_NASCITA] –31.12.2017, con possibilità di proroga; -alla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il nominativo dell’[OSCURATO:PERSONA] non risultava nell’elenco del personale, dipendente del Consorzio, avente diritto all’assunzione alle dipendenze del nuovo aggiudicatario dell’appalto relativo al servizio di trasporto. 3. La pronuncia d’appello ha rilevato che, per effetto della sentenza n. 401/2015, divenuta irrevocabile, l’[OSCURATO:PERSONA] dovesse considerarsi dipendente del Consorzio a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che tale circostanza non potesse essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto e non potesse rendere inoperante l’obbligo di assunzione a carico dell’impresa subentrante, oggetto di specifica clausola sociale. Se il lavoratore doveva essere considerato dipendente del Consorzio, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e quindi anche all’epoca di subentro nell’appalto da parte della Trotta bus (1.1.2016), aveva diritto di passare alle dipendenze di quest’ultima società, obbligata all’assunzione per effetto della norma pattizia, previo aggiornamento dell’elenco dei lavoratori dipendenti del Consorzio, come peraltro già avvenuto con nota del 29.12.2015 in riferimento ad altre decisioni giudiziali. Ha sottolineato come l’art. 7 del c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 2004 e l’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto prevedessero l’obbligo della subentrante di assumere il personale occupato alle dipendenze della impresa cessante e che, sia in ragione della norma pattizia e sia dell’art. 2112 c.c., la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad assumere l’[OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi condannato quest’ultima al pagamento delle retribuzioni spettanti al predetto, a far data dall’offerta della prestazione sino all’effettivo ripristino del rapporto di lavoro. La Corte territoriale ha respinto l’appello incidentale del lavoratore, di condanna del Consorzio e della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, anche a titolo risarcitorio, delle retribuzioni non corrisposte a seguito della sentenza n. 401/2015 nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, per la genericità delle allegazioni e delle prove. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] spa, con due motivi. Hanno resistito con separati controricorsi il Co.Tr.a.b. - [OSCURATO:PERSONA] -e [OSCURATO:PERSONA]; quest’ultimo ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo nei confronti sia della [OSCURATO:PERSONA] e sia del Consorzio. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: Ricorso principale della [OSCURATO:PERSONA] spa 6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., dell’art. 111 c.p.c., in relazione alla direttiva 2001/23/CE, all’art. 26, all. A, R.D. n. 148 del 1931, alla L.R. Basilicata n. 22/1998, all’art. 1, L.R. n. 24/2010; violazione dell’art. 9 del Contratto di Servizio del 27.11.2015, dell’art. 11 del [OSCURATO:PERSONA] e art. 16 c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 28.11.2015. 7. La società censura la sentenza d’appello assumendo l’erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. ed esattamente l’erronea sussunzione della fattispecie concreta nella categoria tipologica del trasferimento d’azienda.8. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito individuato un fenomeno di successione nell’appalto sulla base di un’erronea applicazione dell’art. 2112 c.c. e di una conseguente erronea affermazione di opponibilità, ex art.111 c.p.c., alla impresa subentrante dei provvedimenti giudiziali (sentenza n. 401/2015) pronunciati senza la chiamata in causa della stessa. 9. I due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto non si confrontano con la complessiva ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha fondato l’affermazione di esistenza dell’obbligo di assunzione a carico della [OSCURATO:PERSONA], subentrata nell’appalto, in modo alternativo, sull’art. 2112 c.c. oppure sulla clausola del c.c.n.l. Autoferrotravieri e sul capitolato d’appalto. Rispetto a questa alternativa ratio decidendi, che individua il fondamento giuridico del diritto del lavoratore all’assunzione presso la società subentrante nella clausola pattizia (sulla configurabilità del diritto all’assunzione in base alle norme contrattuali v. Cass. n. 32805 del 2023; n. 5260 del 2023; n. 31491 del 2023), il ricorso in esame non contiene alcuna censura. 10. Da ciò discende l’inammissibilità del ricorso principale. Ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] 11. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale respinto l’appello incidentale senza adeguatamente considerare che, nonostante l’esecutività della sentenza n. 401/2015 e l’offerta della prestazione, il Consorzio non ha riammesso in servizio il lavoratore e non gli ha corrisposto alcun emolumento fino al licenziamento del 25.5.2019, sebbene nessuna rinuncia sul punto fosse intervenuta in sede di conciliazione col Consorzio medesimo e nessuna rinuncia verso la [OSCURATO:PERSONA] quale responsabile solidale. 12. Anche il ricorso incidentale è inammissibile per la disciplina della cd. doppia conforme, di cui all’art. 348 ter c.p.c.; inoltre, perché non si confronta con la decisione d’appello che ha respinto le pretese del lavoratore, in conformità al tribunale,in quanto “genericamente allegate e giammai provate”. 13. Per le considerazioni svolte devono essere dichiarati inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra la [OSCURATO:PERSONA] spa e il sig. [OSCURATO:PERSONA]. La regolazione delle spese nei confronti del Consorzio segue il criterio di soccombenza con liquidazione come in dispositivo. 14. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e incidentale. Condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti del Consorzio che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di co