CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 17589/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8755/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesadall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] e quest’ultimo in proprio, rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. BASILICAT A , n. 17/2021 , depositata il 21/01/2021; Avviso di accertamento -[OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di una verifica nei confronti della Associazione culturale «[OSCURATO:PERSONA]», in data 28 luglio 2011, emetteva un processo verbale di constatazione (p.v.c.) e, in data 29 novembre 2016, notificava a quest’ultima avvi so di accertamento (TC304R201331/2016) con il quale , per l’anno di imposta 2011, rettificava il reddito dell’Ente. In particolare l’Ufficio riteneva che l’attività teatrale svolta dall’Associazione avessenatura commerciale. 2. L’Associazione contribuente, in persona del rappresentante legale [OSCURATO:PERSONA], e quest’ultimo in proprio impugnava no l’atto impositivoemesso nei confronti dell’Ente innanzi alla CTP di Potenza che accoglieva integralmente il ricorso. L’Agenzia delle entrate spiegava appello che veniva rigettato dalla CTR con la sentenza di cui all’epigrafe. Avverso detta ultima ha proposto ricorsoper cassazione l’Agenzia delle entrate e l’[OSCURATO:PERSONA] in proprio si sono difesi a mezzo controricorso. Considerato che: 1. L’atto impositivo oggetto del giudizio è inserito nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023,convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità. L’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 186 ss., legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione. Pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto. 2. Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 1, comma 198, legge cit. 3. Inragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto,inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazioneestensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n.1420).