CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36479/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non contiene una critica articolata al contenuto della pronuncia impugnata, in quanto il ricorso si compone di quattro pagine: - la prima pagina è soltanto l'intestazione dello stesso; - la seconda pagina introduce la tesi difensiva della possibilità di sussumere il comportamento dell'imputato (a casa del quale è stata trovata una pistola lanciarazzi - che secondo il ricorso sarebbe attribuibile ad un coinquilino - per la cui detenzione il ricorrente è stato condannato) nella connivenza non punibile, ma si limita a descrivere gli elementi probatori da cui si dovrebbe ricavare la connivenza e la risposta della Corte di appello senza, però, formulare quella critica articolata alla motivazione della pronuncia impugnata che consente di assolvere al dovere di specificità; - la terza e la quarta pagina sono volte a sostenere la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in un caso di tentato furto di una confezione di parmigiano, quattro confezioni di polpo e quatto di pesce spada, richiesta che è palesemente inconferente con la sentenza impugnata, che condanna il ricorrente non per furto, ma per una detenzione di armi; - in definitiva, il ricorso si limita ad enunciare l'argomento della connivenza non punibile, che, però, non sviluppa mediante una critica articolata alla sentenza impugnata, ed è per questo inammissibile per difetto di specificità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23