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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29192/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE: APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 5 maggio 2021 la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa I'll dicembre 2018 dal Tribunale di Monza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco.

In primo grado, il Giudice, ritenuta la non applicabilità della recidiva contesta, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 7 legge n. 694/1974 e la continuazione tra i reati, condannava l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/67 e per il reato di cui all'art. 697 c.p.

L'imputato presentava appello chiedendo in via principale la riqualificazione dell'intera condotta nel reato di cui all'art. 697 c.p. ed in subordine la rideterminazione della pena inflitta previa concessione delle attenuanti generiche.

In motivazione, la Corte di Appello di Milano nel ritenere infondato l'appello, specificava che l'art. 697c.p. trova applicazione solo per le armi proprie da punta e da taglio e per le munizioni per armi comuni da sparo.

La Corte confermava, quindi, la penale responsabilità per entrambi i reati e, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosceva all'imputato le attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Francesco deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di profili in fatto congruamente esaminati in sede di merito.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della c:ausa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE: APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 5 maggio 2021 la Corte di Appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa I'll dicembre 2018 dal Tribunale di Monza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Francesco. In primo grado, il Giudice, ritenuta la non applicabilità della recidiva contesta, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 7 legge n. 694/1974 e la continuazione tra i reati, condannava l'imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per il reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/67 e per il reato di cui all'art. 697 c.p. L'imputato presentava appello chiedendo in via principale la riqualificazione dell'intera condotta nel reato di cui all'art. 697 c.p. ed in subordine la rideterminazione della pena inflitta previa concessione delle attenuanti generiche. In motivazione, la Corte di Appello di Milano nel ritenere infondato l'appello, specificava che l'art. 697c.p. trova applicazione solo per le armi proprie da punta e da taglio e per le munizioni per armi comuni da sparo. La Corte confermava, quindi, la penale responsabilità per entrambi i reati e, in parziale riforma della sentenza appellata, riconosceva all'imputato le attenuanti generiche. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Francesco deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, trattandosi di profili in fatto congruamente esaminati in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della c:ausa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 29192/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris