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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 10124/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con ordinanza del 7 ottobre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; - che, avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che entrambi i motivi originari di ricorso (così come integrati con l'atto del 24 ottobre 2025) sono inammissibili, atteso che la Corte di appello ha correttamente rilevato che l'atto di appello era stato depositato tardivamente il 1° ottobre 2020, dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'appello, che scadeva il 25 giugno 2020; che l'eventuale mancata conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato deve essere fatta valere con i rimedi previsti appositamente dall'ordinamento (rescissione del giudicato o restituzione del termine per impugnare) e nel rispetto dei termini per essi previsti; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estens re Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con ordinanza del 7 ottobre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato l'imputato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; - che, avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore; - che entrambi i motivi originari di ricorso (così come integrati con l'atto del 24 ottobre 2025) sono inammissibili, atteso che la Corte di appello ha correttamente rilevato che l'atto di appello era stato depositato tardivamente il 1° ottobre 2020, dopo la scadenza del termine per la proposizione dell'appello, che scadeva il 25 giugno 2020; che l'eventuale mancata conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato deve essere fatta valere con i rimedi previsti appositamente dall'ordinamento (rescissione del giudicato o restituzione del termine per impugnare) e nel rispetto dei termini per essi previsti; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11 febbraio 2026 Il Consigliere estens re Il Presidente
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