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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2025

Cassazione n. 41212/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del Tribunale militare di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale militare di Verona dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di disobbedienza, aggravata e continuata, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo condannava alla pena di tre mesi di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona, denunciando l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen.

Rileva il ricorrente che, trattandosi di seconda concessione della sospensione condizionale della pena, il beneficio andava subordinato all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della citata disposizione.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La sospensione condizionale della pena è stata accordata a imputato che già ne aveva usufruito una prima volta (v. sentenza della Corte militare di appello 4 dicembre 2024, irrevocabile dal 18 febbraio 2025).

Era pertanto obbligatorio, ai sensi dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo della medesima disposizione, e il pubblico ministero è parte processuale sicuramente legittimata fa valere tale vizio (da ultimo, Sez. 5, n. 15143 del 06/03/2025, P., Rv. 287913-01).

2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto - trattandosi di sentenza inappellabile, ex art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (v.

Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278791-01) - ad altra sezione del Tribunale militare di Verona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del Tribunale militare d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 del Tribunale militare di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale militare G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale militare di Verona dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di disobbedienza, aggravata e continuata, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti, lo condannava alla pena di tre mesi di reclusione militare, con il beneficio della sospensione condizionale e della non menzione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Verona, denunciando l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen. Rileva il ricorrente che, trattandosi di seconda concessione della sospensione condizionale della pena, il beneficio andava subordinato all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della citata disposizione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, prima proposizione, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La sospensione condizionale della pena è stata accordata a imputato che già ne aveva usufruito una prima volta (v. sentenza della Corte militare di appello 4 dicembre 2024, irrevocabile dal 18 febbraio 2025). Era pertanto obbligatorio, ai sensi dell'art. 165, secondo comma, cod. pen., subordinare la concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma primo della medesima disposizione, e il pubblico ministero è parte processuale sicuramente legittimata fa valere tale vizio (da ultimo, Sez. 5, n. 15143 del 06/03/2025, P., Rv. 287913-01). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto - trattandosi di sentenza inappellabile, ex art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (v. Sez. 5, n. 10970 del 28/11/2019, dep. 2020, Rv. 278791-01) - ad altra sezione del Tribunale militare di Verona. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, relativamente alla concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione del Tribunale militare d
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