Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2011
ECLI:EU:T:2011:223
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 18 maggio 2011 – IIC – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – McKenzie (McKENZIE)
(causa T‑502/07)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo McKENZIE – Marchi comunitari figurativo e denominativo anteriori McKINLEY – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 50-52)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 15 ottobre 2007 (procedimento R 1425/2006-2),
relativa ad un procedimento di opposizione tra The McKenzie [OSCURATO:PERSONA] e la IIC – [OSCURATO:PERSONA]. GmbH.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
The McKenzie [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] comunitario figurativo McKENZIE per prodotti e servizi delle classi 18, 25, 36 e 37 – domanda di registrazione n. 2664423
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
IIC – [OSCURATO:PERSONA]. GmbH
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] comunitario anteriore MCKINLEY per prodotti e servizi delle classi 18, 20, 22, 25 e 28 e marchio comunitario anteriore
MCKINLEY per prodotti e servizi delle classi 12, 18, 20, 22, 25 e 28
Decisione della divisione di opposizione:
Parziale accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto dell’opposizione nella sua interezza e autorizzazione alla registrazione del marchio
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La IIC [OSCURATO:PERSONA]. GmbH è condannata alle spese.