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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2017

Cassazione n. 33607/2022

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25259/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma via G.Vico 31 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura [OSCURATO:PERSONA] di Enna 2107 del 23/3/2017 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E INNOVAZIONE, elettivamente domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale d ello Stato(ADS80224030587) che li ha rappresenta ti e dife si nel proc.-intimati- avverso ORDINANZAdella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.25824/2021 depositata i l 23/09/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale presente nella ordinanza 25824/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/9/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che nel presente procedimento di correzione la parte intimata non ha svolto difese.

Ritenuto che, all'esito della condivisibile proposta depositata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 380 bis e 391 bis c.p.c., il ricorso deve essere accolto, come ritenuto ammissibile da Cass.

S.U.16415/2018, trattandosi di evidente errore materiale per non aver la ordinanza emessa da questa Corte liquidato le spese e gli onorari di giudizio a carico delle Amministrazioni ricorrenti ; P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale e per l’effetto dispone che nel dispositivo ove è scritto ”condanna alle spese del giudizio di legittimità” legg a si di seguito : “che si liquidano a favore del controricorrente e a carico delle Amministrazioni ricorrenti in euro 4.500,00 più euro 200 per spese oltre accessori di legge”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predettaordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25259/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma via G.Vico 31 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura [OSCURATO:PERSONA] di Enna 2107 del 23/3/2017 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E INNOVAZIONE, elettivamente domiciliati in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale d ello Stato(ADS80224030587) che li ha rappresenta ti e dife si nel proc.-intimati- avverso ORDINANZAdella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn.25824/2021 depositata i l 23/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale presente nella ordinanza 25824/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/9/2021; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]; Considerato che nel presente procedimento di correzione la parte intimata non ha svolto difese. Ritenuto che, all'esito della condivisibile proposta depositata dal Consigliere relatore ai sensi degli articoli 380 bis e 391 bis c.p.c., il ricorso deve essere accolto, come ritenuto ammissibile da Cass. S.U.16415/2018, trattandosi di evidente errore materiale per non aver la ordinanza emessa da questa Corte liquidato le spese e gli onorari di giudizio a carico delle Amministrazioni ricorrenti ; P.Q.M. dispone la correzione dell'errore materiale e per l’effetto dispone che nel dispositivo ove è scritto ”condanna alle spese del giudizio di legittimità” legg a si di seguito : “che si liquidano a favore del controricorrente e a carico delle Amministrazioni ricorrenti in euro 4.500,00 più euro 200 per spese oltre accessori di legge”. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predettaordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte di Cassazio
Sentenza Cassazione n. 33607/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris