CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 21525/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12063/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli A vv . ti [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale legale -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dagli A vv . ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e dife sa da gli A vv . ti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, sezione dist accata di Bolzano,n. 3/2021 depositata il 19/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO 1. L a Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano , ha respinto il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 158 del 2019 dagli odierni ricorrenti, che domandano la cassazione della decisione emessa dalla Corte territoriale sulla base di due motivi, cui resistono con separati controricorsi l’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano e la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, mentre gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto attività difensiva. 2. Con atto sottoscritto dalle parti e dal difensore, depositato in data 13 giugno 2025,i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso . Le parti controricorrenti hanno preso atto della rinuncia e aderito a lla richiesta di compensare le spese del presente giudizio di legittimità. 3. In conformità alle concordi richieste delle parti, ritualmente acquisite agli atti, va dichiarata l’estinzione del giudizio senza procedere alla condanna al pagamento delle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. 4. Attesa la rinuncia al ricorso, non trova applicazione l ’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 3, 05/12/2023, n. 34025). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma