CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva del difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso; \\„ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 24 febbraio 2021, concedeva a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, confermando la condanna disposta nei loro confronti per il reato di estorsione commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che la vicenda traeva origine dalla rapina subita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che era emerso che organizzatore della rapina era [OSCURATO:PERSONA], il difensore rileva che Pernagallo si era servito dell'attività di intermediazione posta in essere dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] per far cadere nella trappola gli imputati, che avrebbero dovuto acquistare una partita di champagne, e che la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto non applicabile l'art. 393 cod.pen. per non esservi alcuna prova che Pingitore avesse preso parte alla rapina e che neppure Cillà> lo pensasse, non considerando l'ingiustificata presenza della persona offesa nel luogo ed all'orario della rapina, scortato da un buttafuori, e che era impensabile che Pingitore fosse stato intermediario in una diversa compravendita di champagne che si sarebbe dovuta verificare nello stesso giorno e luogo, ma ad un'ora di distanza rispetto a quella che si sarebbe dovuta compiere con il ricorrente; non erano poi state evidenziati i numerosi contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e Pernagallo ed il fatto che Pingitore e i fratelli Pernagallo si erano sentiti (contrariamente a quanto dichiarato da Pingitore) anche dopo la rapina; Pingitore, quale intermediario nell'affare, avrebbe dovuto rispondere di non aver effettuato verifiche sui venditori e quindi dei danni subiti dai compratori, che ben avrebbero quindi avuto un'azione da esercitare in giudizio. Il difensore osserva poi che dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emergeva che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto un ruolo determinante nell'organizzazione della rapina, e che non erano assolutamente riscontrate le sue dichiarazioni in ordine al suo orario di arrivo, la remunerazione prevista per il suo intervento, il denaro sottratto il giorno della rapina e quanto aveva formato oggetto della pretesa da parte del ricorrente; del tutto apparente ed in parte illogica era la motivazione relativa all'esistenza di una seconda (fittizia) compravendita che avrebbe visto come intermediario Pingitore ed era emerso che Pingitore non aveva alcun timore di [OSCURATO:PERSONA], viceversa non avrebbe accettato di continuare a prestare attività pressa il locale diretto da quest'ultimo, e che l'incontro svoltosi tra gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto in un clima sereno e disteso, tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era scusato per il comportamento del figlio 1.2 Il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva in alcun modo motivato l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di provvedere ad un confronto tra il ricorrente e la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nonché alla riescussione delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] ed Ottavio alla luce delle numerose ed insanabili contraddizioni emerse in sede di esame e della assoluta divergenza di quanto da loro rappresentato rispetto alle emergenze processua li 2. Il medesimo difensore propone ricorso per cassazione anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva fondato il proprio convincimento sia in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente, sia in ordine alla sussistenza dell'elemento tipico della condotta estorsiva sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, omettendo di valutarne l'attendibilità alla luce delle ulteriori emergenze processuali che si ponevano in netto contrasto con quanto rappresentato da [OSCURATO:PERSONA]; come noto, il ricorrente era intervenuto in un momento successivo rispetto ai fatti , per cui al fine di poter affermare che [OSCURATO:PERSONA] avesse coscienza e volontà di offrire un contributo, anche solo morale, al verificarsi dell'evento delittuoso era necessario avere evidenza che quest'ultimo avesse cognizione degli episodi pregressi rispetto a quello delittuoso cui mirava contribuire con la propria azione; nessuno dei testimoni, comprese le persone offese, aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza delle minacce e delle violenze verificatesi, né erano stati precisati gli elementi in forza dei quali era stata desunta la coscienza e volontà del ricorrente di cooperare nel delitto. Il difensore osserva che nel corso dell'incontro con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nessuna minaccia era mai stata rivolta alle persone offese, né [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato solleciti telefonici ai Pingitore; contesta l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], che aveva più volte mentito, e rileva che anche sul teste Mora erano state esercitate pressioni affinchè presentasse denuncia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; contraddittoria ed in parte illogica era la motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 393 cod.pen., nonché in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo inteso quale discrimen tra le due fattispecie delittuose: il ricorrente non era terzo estraneo al diritto di credito vantato nei confronti della persona offesa, visto che [OSCURATO:PERSONA] - aveva agito nella consapevolezza e nella convinzione di rivolgere all'autore del tranello, partecipe della rapina perpetrata, le proprie richieste risarcitorie. 2.2 Il difensore lamenta che assolutamente apparente era la motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 cod.pen., visto che alcuna minaccia era stata rivolta nell'incontro con le persone offese; anche l'aumento della pena per la contestata recidiva prestava il fianco a severe critiche visto che i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] erano assolutamente risalenti nel tempo e la tipologia dei fatti per i quali era stato condannato era assolutamente diversa da quella oggetto del presente procedimento; in ogni caso, la pena appariva eccessivamente sproporzionata rispetto ai fatti. 2.3 Il difensore eccepisce che la Corte di appello aveva omesso di deliberare in merito alla richiesta, tempestiva e precisa, di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, con conseguente violazione dell'art. 606 lett.e) cod.proc.pen. 3. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte con le quali chiedeva dichiararsi inammissibili i ricorsi. 3.1 Il difensore presentava memoria ex art. 121 cod.proc.pen. scritte per entrambi i ricorrenti, nelle quali evidenzia che dalla Corte di appello, con riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, la fattispecie era stata derubricata nel reato di cui all'art. 393 cod.pen.; insisteva quindi per l'accoglimento dei motivi di ricorso, previa aicquisizione della sentenza citata. 3.2 Il difensore presentava note scritte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni scritte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nelle quali, oltre al riferimento alla sentenza emessa dalla Corte di appello nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui ad entrambi i ricorsi, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse i ricorrenti propongono una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurinnis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). ,Ans 4 'J\[OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n. 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado: con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha esaurientemente motivato sul fatto che non potesse essere riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 393 cod.pen., osservando che Pingitore non si fosse rivolto direttamente a [OSCURATO:PERSONA] nell'affare dell'acquisto delle bottiglie di champagne, ma a [OSCURATO:PERSONA], che poi aveva coinvolto il suo datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA], ritenendo, con una valutazione di merito sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità, che Pingitore aveva avuto un ruolo solo nel secondo acquisto, e non nel primo sfociato poi nella rapina (si vedano pag.6 e 7 della sentenza impugnata), concordato con altri soggetti, la Corte ha poi rimarcato come non vi fosse nessun elemento oggettivo che confermi la somma versata da [OSCURATO:PERSONA], che aveva poi rivolto le sue pretese avverso un soggetto che si era proposto per veicolare un affare analogo. Pertanto, la Corte di appello ha concluso in maniera del tutto logica che [OSCURATO:PERSONA] non potesse avere alcun diritto azionabile nei confronti ch [OSCURATO:PERSONA]; a prescindere dalle superiori considerazioni si deve comunque considerare che chi ha subìto un reato, non può certo sostituirsi alla pubblica autorità pretendendo di farsi giustizia da sé; anzi, tale condotta denota ancora una maggiore pericolosità , L li\n-si\d‘ del soggetto, che evidentemente si pone completamente al di fuori delle regole dell'ordinamento. A tale proposito, si veda la sentenza di questa Sezione n. 23084 del 09/05/2018, P.G. in proc.Foti e altri, Rv. 273433 - 01, che ha precisato che "risponde di tentata estorsione e non di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui che, anziché denunziare all'autorità il presunto autore di un furto, richieda a quest'ultimo, con violenza o minacce, la restituzione delle cose rubate. (In motivazione, la Corte ha precisato che per aversi esercizio delle proprie ragioni è necessario che il soggetto agisca per esercitare un preteso diritto soggettivo e non una potestà pubblica)." Quanto al fatto che durante la riunione successiva ai fatti non erano state profferite minacce, è agevole rilevare che la condotta minacciosa era quella precedente, quando [OSCURATO:PERSONA] era stato prima picchiato, poi fatto salire sulla autovettura e poi minacciato (fatti sul quali non vi è alcuna specifica contestazione), e che nel corso della riunione era stata corrisposta la somma, per cui gli elementi costitutivi del reato di estorsione sono tutti stati posti in essere. 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale fosse estremamente generica, per cui nessun onere motivazionaie aveva la Corte di appello sul punto. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 Richiamate le considerazioni espresse con riferimento al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che la Corte di appello ha correttannente inquadrato la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tutta la vicenda, dai primi accordi presi da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dello champagne alla riscossione della somma per conto dello stesso, per cui era perfettamente al corrente di quale fosse stato il ruolo di Pingitore e che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun diritto azionabile in giudizio nei SUDi confronti (si veda la motivazione a pag.10 della sentenza impugnata); inoltre era presente con [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 1°giugno con [OSCURATO:PERSONA] ed il padre quanto era stata rivolta la richiesta di versare, in luogo della somma di 40.000,00 euro, quella di 20.000,00 euro. 2.2 Quanto all'aggravante dell'avere commesso il fatto in più persone riunite, il Tribunale aveva evidenziato "la simultanea presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui Ottavio e [OSCURATO:PERSONA].ore vennero infine costretti, a causa del comportamento minaccioso degli imputati, piangendo entrambi, a sottomettersi alle loro ingiuste pretese e ad accordarsi per il versamento della somma di 10.000 euro e la rinuncia al credito di 5.000 euro" (pag.27 sentenza di primo grado); a fronte di tale motivazione, il motivo di appello contenuto a pag.13 era estremamente generico, non confrontandosi assolutamente con la stessa; pertanto, nessun onere aveva la Corte di appello in tema di motivazione in sede di innpugnazione, posto che il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di censure, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (vedi sul punto Sez.3, Sentenza n. 53710 del 23/02/2016, C. Rv. 268705 - 01); analogo discorso deve essere fatto con riferimento alla recidiva, considerato che a fronte della motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato la gravità del fatto e le condanne per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto d'armi e rapine aggravate, il motivo di appello si limitava a rilevare la risalenza del tempo dei precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA]. Relativamente, infine, alla sentenza con la quale nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. con la quale è stata riconosciuta la fattispecie di cui all'art.393 cod.pen., si deve rilevare come il rito previsto dall'articolo citato si fonda su valutazioni del tutto particolari, che tengono conto del risparmio processuale conseguente alla scelta di una forma di definizione del processo alternativa al dibattimento; pertanto, non si può utilizzare tale sentenza per sostenere un vizio nella motivazione della Corte di appello. 3. I ricorso devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces