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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 settembre 1985

Cassazione n. 44242/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H 21/09/1985 avverso la sentenza del 20 gennaio 2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti; osservato che il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi la violazione dell'art. 1:33 cod. pen., in realtà censurando l'eccessività della pena, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; rilevato che, analogamente alle conclusioni cui questa Corte è giunta in tema di patteggiamento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem; ritenuto che, detta ipotesi non ricorre nel caso di specie in cui la pena irrogata all'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, cl.P.R. n. 309 del 1990 risulta ben lontana dal massimo edittale e corretta risulta l'applicazione della recidiva e della diminuente per il rito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H 21/09/1985 avverso la sentenza del 20 gennaio 2022 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti; osservato che il proposto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi la violazione dell'art. 1:33 cod. pen., in realtà censurando l'eccessività della pena, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare; rilevato che, analogamente alle conclusioni cui questa Corte è giunta in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem; ritenuto che, detta ipotesi non ricorre nel caso di specie in cui la pena irrogata all'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, cl.P.R. n. 309 del 1990 risulta ben lontana dal massimo edittale e corretta risulta l'applicazione della recidiva e della diminuente per il rito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 44242/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris