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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 11848/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 2388/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20 (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso - ricorrente - 2e6 contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso l'ordinanza emessa dal TRIBUNALE di TRANI, depositata in data 1.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 1.2.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].

N. 2388/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] Nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Trani e iscritto al N. 123/2016 R.G.E., avviato su istanza di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne accolta l'istanza di quest'ultimo tesa ad ottenere la limitazione dei mezzi di espropriazione in forza dell'art. 483 c.p.c., stante la concomitante pendenza di altra procedura esecutiva già avviata in danno del medesimo, ritenuta da quel giudice ampiamente sufficiente a soddisfare il credito della Sette; conseguentemente, venne dichiarata estinta la procedura avviata in epoca più recente. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 617 c.p.c. con ricorso del 3.11.2017 avverso detto provvedimento, ma il giudice dell'esecuzione la rigettò con successiva ordinanza del 1.11.2018, disponendo anche la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del giudizio.

Avverso detta seconda ordinanza, di cui assume l'abnormità, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 618 e 618-bis c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La ricorrente si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione ha deciso l'opposizione agli atti esecutivi direttamente con ordinanza, anziché concedere il termine per l'introduzione del giudizio di merito, così violando anche le regole sulla N. 2388/19 R.G. competenza e adottando un provvedimento abnorme, perché dotato anche di decisorietà e definitività. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice dell'esecuzione pronunciato d'ufficio l'illegittimità del cumulo dei mezzi di espropriazione ex art.483 c.p.c., mai chiesto dal debitore, che aveva invece invocato la riduzione del pignoramento, previa riunione della seconda procedura alla prima. 1.3 - Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.483 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., stante l'inesistenza dei presupposti del cumulo, non essendovi identità di credito azionato, ma solo identità di titolo esecutivo. 2.1 - Il ricorso è inammissibile.

Con esso, la Sette ha infatti inteso principalmente denunciare l'abnormità dell'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione a chiusura della fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, non essendosi fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito ed avendo anzi il giudice disposto sulle spese di lite, così erroneamente adottando un provvedimento dotato di decisorietà e definitività.

Tuttavia, è noto il principio affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità - cui si intende dare continuità - secondo cui "In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria ed inammissibile l'opposizione senza N. 2388/19 R.G. adottare i provvedimenti indilazionabili previsti dall'articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, atteso che la pronuncia conclusiva della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero dare inizio autonomamente al giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una decisione sull'opposizione; non assume neppure rilievo, in senso contrario, la circostanza che si sia provveduto sulle spese, posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla

I. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, quando chiude la fase sommaria davanti a sé, deve pronunciarsi necessariamente sulle relative spese, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito" (Cass. n. 30300/2019; conf., Cass. n. 9652/17; riguardo alla pronuncia sulle spese, si veda, per tutte, Cass. n. 22033/2011).

Ritiene la Corte che detto principio ben possa applicarsi anche al caso in cui (come nella specie) il giudice dell'esecuzione non si sia limitato a pronunciare in rito - rilevando la tardività (e quindi l'inammissibilità) dell'opposizione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. -, ma abbia direttamente deciso il merito dell'opposizione, rigettandola e perciò anticipandone la soluzione rispetto alla sedes materiae, benché non occorresse neppure pronunciare su istanze lato sensu cautelari, non proposte dalla Sette.

Quest'ultima, infatti, ben avrebbe potuto introdurre comunque il giudizio di merito, nel termine di legge, onde far valere in quella sede ogni doglianza, compresa quella sulla statuizione sulle spese.N. 2388/19 R.G. 2.2 - E' comunque opportuno precisare che la statuizione di inammissibilità del ricorso, come prima tratteggiata, si lascia preferire ad altra pur astrattamente ipotizzabile, nel senso doversi disporre la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, ex art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente riapertura dei termini per l'eventuale instaurazione della fase a cognizione piena del giudizio di merito dell'opposizione, soluzione talvolta pure affermata da questa Corte in casi apparentemente sovrapponibili (si vedano, in particolare, Cass. n. 18332/2019 e Cass. n. 29342/2019, non massimate).

Tuttavia, in entrambi i casi oggetto di tali ultimi arresti, il giudice dell'esecuzione aveva senz'altro inteso definire il giudizio, emettendo un provvedimento anche formalmente qualificato come vera e propria sentenza.

Quindi, non è dubbio che, con tali provvedimenti, il giudice dell'esecuzione avesse inteso "consumare" il potere decisorio dell'Ufficio.

Nel caso che occupa, invece, nonostante sia ben possibile che il giudice dell'esecuzione abbia nutrito il medesimo intendimento (nel dispositivo dell'ordinanza è dato leggere: "rigetta la domanda di annullamento dell'ordinanza"), ritiene la Corte come la forma provvedimentale adottata dallo stesso giudice (appunto, un'ordinanza) assuma valenza decisiva.

La scelta formale operata dal giudice dell'esecuzione tra l'ordinanza e la sentenza - con cui egli erroneamente statuisca sull'inammissibilità o sul merito dell'opposizione agli atti esecutivi, senza fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. - non può che costituire il discrimine tra l'una e l'altra soluzione in discorso: deve dunque optarsi per l'inammissibilità del ricorso per cassazione ove esso sia stato proposto avverso un'ordinanza, perché l'adozione di N. 2388/19 R.G. quest'ultima non impedisce al ricorrente l'introduzione motu proprio del giudizio di merito, mentre va disposta la cassazione senza rinvio ove il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza, che tale effetto impeditivo reca in re ipsa, giacché l'avvio del giudizio di merito implicherebbe la violazione del principio del ne bis in idem. 3.1 — Il ricorso è dunque inammissibile.

Nulla va disposto sulle spese, l'intimato non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (principarè\, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 1.2.2022.

Il Presidente r5EP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 2388/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Piazza della Libertà n. 20 (studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso - ricorrente - 2e6 contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso l'ordinanza emessa dal TRIBUNALE di TRANI, depositata in data 1.11.2018; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 1.2.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. N. 2388/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] Nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Trani e iscritto al N. 123/2016 R.G.E., avviato su istanza di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne accolta l'istanza di quest'ultimo tesa ad ottenere la limitazione dei mezzi di espropriazione in forza dell'art. 483 c.p.c., stante la concomitante pendenza di altra procedura esecutiva già avviata in danno del medesimo, ritenuta da quel giudice ampiamente sufficiente a soddisfare il credito della Sette; conseguentemente, venne dichiarata estinta la procedura avviata in epoca più recente. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 617 c.p.c. con ricorso del 3.11.2017 avverso detto provvedimento, ma il giudice dell'esecuzione la rigettò con successiva ordinanza del 1.11.2018, disponendo anche la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del giudizio. Avverso detta seconda ordinanza, di cui assume l'abnormità, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha resistito. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 618 e 618-bis c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La ricorrente si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione ha deciso l'opposizione agli atti esecutivi direttamente con ordinanza, anziché concedere il termine per l'introduzione del giudizio di merito, così violando anche le regole sulla N. 2388/19 R.G. competenza e adottando un provvedimento abnorme, perché dotato anche di decisorietà e definitività. 1.2 - Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver il giudice dell'esecuzione pronunciato d'ufficio l'illegittimità del cumulo dei mezzi di espropriazione ex art.483 c.p.c., mai chiesto dal debitore, che aveva invece invocato la riduzione del pignoramento, previa riunione della seconda procedura alla prima. 1.3 - Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art.483 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., stante l'inesistenza dei presupposti del cumulo, non essendovi identità di credito azionato, ma solo identità di titolo esecutivo. 2.1 - Il ricorso è inammissibile. Con esso, la Sette ha infatti inteso principalmente denunciare l'abnormità dell'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione a chiusura della fase sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi, non essendosi fissato il termine per l'introduzione del giudizio di merito ed avendo anzi il giudice disposto sulle spese di lite, così erroneamente adottando un provvedimento dotato di decisorietà e definitività. Tuttavia, è noto il principio affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità - cui si intende dare continuità - secondo cui "In tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevato il mancato rispetto del termine perentorio per notificare il ricorso introduttivo, abbia dichiarato chiusa la fase sommaria ed inammissibile l'opposizione senza N. 2388/19 R.G. adottare i provvedimenti indilazionabili previsti dall'articolo 618 c.p.c., né concedere il termine per instaurare il giudizio di merito, atteso che la pronuncia conclusiva della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero dare inizio autonomamente al giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una decisione sull'opposizione; non assume neppure rilievo, in senso contrario, la circostanza che si sia provveduto sulle spese, posto che nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla I. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, quando chiude la fase sommaria davanti a sé, deve pronunciarsi necessariamente sulle relative spese, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito" (Cass. n. 30300/2019; conf., Cass. n. 9652/17; riguardo alla pronuncia sulle spese, si veda, per tutte, Cass. n. 22033/2011). Ritiene la Corte che detto principio ben possa applicarsi anche al caso in cui (come nella specie) il giudice dell'esecuzione non si sia limitato a pronunciare in rito - rilevando la tardività (e quindi l'inammissibilità) dell'opposizione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. -, ma abbia direttamente deciso il merito dell'opposizione, rigettandola e perciò anticipandone la soluzione rispetto alla sedes materiae, benché non occorresse neppure pronunciare su istanze lato sensu cautelari, non proposte dalla Sette. Quest'ultima, infatti, ben avrebbe potuto introdurre comunque il giudizio di merito, nel termine di legge, onde far valere in quella sede ogni doglianza, compresa quella sulla statuizione sulle spese.N. 2388/19 R.G. 2.2 - E' comunque opportuno precisare che la statuizione di inammissibilità del ricorso, come prima tratteggiata, si lascia preferire ad altra pur astrattamente ipotizzabile, nel senso doversi disporre la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, ex art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente riapertura dei termini per l'eventuale instaurazione della fase a cognizione piena del giudizio di merito dell'opposizione, soluzione talvolta pure affermata da questa Corte in casi apparentemente sovrapponibili (si vedano, in particolare, Cass. n. 18332/2019 e Cass. n. 29342/2019, non massimate). Tuttavia, in entrambi i casi oggetto di tali ultimi arresti, il giudice dell'esecuzione aveva senz'altro inteso definire il giudizio, emettendo un provvedimento anche formalmente qualificato come vera e propria sentenza. Quindi, non è dubbio che, con tali provvedimenti, il giudice dell'esecuzione avesse inteso "consumare" il potere decisorio dell'Ufficio. Nel caso che occupa, invece, nonostante sia ben possibile che il giudice dell'esecuzione abbia nutrito il medesimo intendimento (nel dispositivo dell'ordinanza è dato leggere: "rigetta la domanda di annullamento dell'ordinanza"), ritiene la Corte come la forma provvedimentale adottata dallo stesso giudice (appunto, un'ordinanza) assuma valenza decisiva. La scelta formale operata dal giudice dell'esecuzione tra l'ordinanza e la sentenza - con cui egli erroneamente statuisca sull'inammissibilità o sul merito dell'opposizione agli atti esecutivi, senza fissare il termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. - non può che costituire il discrimine tra l'una e l'altra soluzione in discorso: deve dunque optarsi per l'inammissibilità del ricorso per cassazione ove esso sia stato proposto avverso un'ordinanza, perché l'adozione di N. 2388/19 R.G. quest'ultima non impedisce al ricorrente l'introduzione motu proprio del giudizio di merito, mentre va disposta la cassazione senza rinvio ove il ricorso sia stato proposto avverso una sentenza, che tale effetto impeditivo reca in re ipsa, giacché l'avvio del giudizio di merito implicherebbe la violazione del principio del ne bis in idem. 3.1 — Il ricorso è dunque inammissibile. Nulla va disposto sulle spese, l'intimato non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (principarè\, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 1.2.2022. Il Presidente r5EP
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