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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 31847/2023

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nte [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 9070/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore costituito dell'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), nel ricorso proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, ed iscritto al numero di Registro Generale 7234/2019 della Suprema Corte di Cassazione -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. -intimata- per la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.10116/2023, pubblicata il 17 aprile 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di procuratore dell'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), nel procedimento R.g.

N. 7234/2019, deduce che nel proprio atto di controricorso,presentato nel relativo giudizio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIOF. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] di legittimità, aveva formulato dichiarazione di essere antistatari a, ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Tuttavia, in data 17 aprile 2023 veniva pubblicata la sentenza di questa Corte n. 10116/2023, nella quale si rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e si condannava la ricorrente amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 oltre oneri e accessori, così testualmente disponendo: "Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.".

Pertanto, per mero errore materiale, la Corte di Cassazione non liquidava le spese a favore del difensore della controricorrente, che pure siera dichiarata antistataria.Chiedeva pertanto di provvedere alla relativa correzione.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Considerato che: 1.Sussiste l’omissione denunziata, che rientra tra quelle che possono essere corrette con il procedimento di cui agli artt. 391-bise 287 cod. proc. c iv., essendo la distrazione delle spese una conseguenza necessaria della mera dichiarazione del difensore della parte, nel caso di specie dichiaratasi antistataria.

Il ricorso va quindi accolto, disponendo la richiesta correzione.

Non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese processualidi questo procedimento, di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass. n. 12184/2020).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale dicui all a sentenza di questa Corte n. 10116del 2023 , pubblicata i n data 17 aprile 2023 , ordinando che nel dispositivo, immediatamente dopo le parole «accessoridi legge.» si inserisca l’ulteriore periodo «Spese distratte a favore del difensore antistatariodella controricorrente.»; invariato il resto del provvedimento.

Manda alla cancelleria per l’annotazione in calce all’originale della sentenza corretta.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso iscritto al n. 9070/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore costituito dell'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), nel ricorso proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Generale pro tempore, ed iscritto al numero di Registro Generale 7234/2019 della Suprema Corte di Cassazione -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore. -intimata- per la correzione dell’errore materiale di cui alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.10116/2023, pubblicata il 17 aprile 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di procuratore dell'[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), nel procedimento R.g. N. 7234/2019, deduce che nel proprio atto di controricorso,presentato nel relativo giudizio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONIOF. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] di legittimità, aveva formulato dichiarazione di essere antistatari a, ai fini della liquidazione delle spese di lite. Tuttavia, in data 17 aprile 2023 veniva pubblicata la sentenza di questa Corte n. 10116/2023, nella quale si rigettava il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e si condannava la ricorrente amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 oltre oneri e accessori, così testualmente disponendo: "Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.". Pertanto, per mero errore materiale, la Corte di Cassazione non liquidava le spese a favore del difensore della controricorrente, che pure siera dichiarata antistataria.Chiedeva pertanto di provvedere alla relativa correzione. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1.Sussiste l’omissione denunziata, che rientra tra quelle che possono essere corrette con il procedimento di cui agli artt. 391-bise 287 cod. proc. c iv., essendo la distrazione delle spese una conseguenza necessaria della mera dichiarazione del difensore della parte, nel caso di specie dichiaratasi antistataria. Il ricorso va quindi accolto, disponendo la richiesta correzione. Non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese processualidi questo procedimento, di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass. n. 12184/2020). P.Q.M. Accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale dicui all a sentenza di questa Corte n. 10116del 2023 , pubblicata i n data 17 aprile 2023 , ordinando che nel dispositivo, immediatamente dopo le parole «accessoridi legge.» si inserisca l’ulteriore periodo «Spese distratte a favore del difensore antistatariodella controricorrente.»; invariato il resto del provvedimento. Manda alla cancelleria per l’annotazione in calce all’originale della sentenza corretta. Così deciso in Roma, nell
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