CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 12494/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 novembre 2021, con la quale la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale della medesima città, revocava la misura di sicurezza della casa di lavoro, confermando la condanna ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro 600, 00 di multa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. In data 21 novembre 2022 è stata trasmessa comunicazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore, ai sensi dell'art. 589, comma 2, cod. proc. pen. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]