Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2013
ECLI:EU:C:2013:461
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CO0496_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
[OSCURATO:PERSONA] causa C-496/09 INT,
avente ad oggetto la domanda d’interpretazione della sentenza del 17 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C-496/09), proposta il 14 febbraio 2013, ai sensi degli articoli 43 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 158 del regolamento di procedura della Corte,
Repubblica italiana,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da K. Lenaerts, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Terza Sezione, T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis e D. Šváby (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Jääskinen
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
sentito l’avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2013, la Repubblica italiana ha presentato una domanda d’interpretazione dei punti 52, 55 e 68 della motivazione nonché del punto 2 del dispositivo della sentenza del 17 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C-496/09, Racc. pag. I-11483; in prosieguo: la «sentenza di cui si chiede l’interpretazione»).
2. La Repubblica italiana chiede alla Corte di interpretare:
– i termini «importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza», che figurano ai punti 52, 55 e 68 della motivazione e 2 del dispositivo di tale sentenza, nel senso che essi si riferiscono agli importi non ancora recuperati alla data in cui si è conclusa, nel processo, la fase di acquisizione delle fonti di prova, vale a dire al momento in cui si è cristallizzata la situazione di fatto processuale sulla base della quale la Corte ha definito la controversia, e
– i termini «il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi», impiegati ai punti 52, 55 e 68 della motivazione e 2 del dispositivo della medesima sentenza, nel senso che impongono alla [OSCURATO:PERSONA] europea di tenere conto, ai fini della valutazione semestrale sui progressi compiuti dalla Repubblica italiana nel recupero degli aiuti di cui trattasi, non soltanto dei documenti relativi a tale semestre portati a conoscenza della [OSCURATO:PERSONA] prima della scadenza di detto semestre, ma di ogni documento relativo al semestre di riferimento.
La sentenza di cui si chiede l’interpretazione
3. Con la sentenza di cui si chiede l’interpretazione, la Corte ha dichiarato e statuito:
«1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, alla data in cui è scaduto il termine impartito nel parere motivato emesso il 1° febbraio 2008 dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ai sensi dell’art. 228 CE, tutti i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza 1° aprile 2004, causa C-99/02, [OSCURATO:PERSONA]/Italia [Racc. pag. I-3353] avente ad oggetto il recupero presso i beneficiari degli aiuti che, ai sensi della decisione della [OSCURATO:PERSONA] dell’11 maggio 1999, 2000/128/CE, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione [GU 2000, L 42, pag. 1], sono stati giudicati illegali e incompatibili con il mercato comune, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell’art. 228, n. 1, CE.
2) La Repubblica italiana è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] europea, sul conto “Risorse proprie dell’Unione europea”, una penalità di importo corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base di EUR 30 milioni per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza 1° aprile 2004, causa C-99/02, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004.
3) La Repubblica italiana è condannata a versare alla [OSCURATO:PERSONA] europea, sul conto “Risorse proprie dell’Unione europea”, una somma forfettaria di EUR 30 milioni.
(…)».
Osservazioni delle parti
4. In primo luogo, la Repubblica italiana sostiene che l’interpretazione dei termini «alla data della pronuncia della sentenza» come indicanti la situazione al 17 novembre 2011, data della pronuncia della sentenza di cui si chiede l’interpretazione, e non quella esistente alla data di chiusura della fase istruttoria del processo, la espone a conseguenze irragionevoli in quanto aggrava la penalità a suo carico. Tale interpretazione sarebbe inoltre contraria alla logica del meccanismo della penalità previsto dall’articolo 228, paragrafo 2, CE, in quanto farebbe dipendere l’importo della penalità da un fatto che sfugge al controllo di tale Stato membro e la scollegherebbe dalla situazione presa in considerazione dalla Corte per determinarne l’importo.
5. In secondo luogo, la Repubblica italiana sostiene che interpretare i termini «il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi» nel senso di escludere che prove comunicate da tale Stato membro dopo la scadenza del semestre di cui trattasi possano essere prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare la relativa penalità, non soltanto non è necessario per garantire l’esecuzione della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, ma risulta inoltre contrario al principio di leale collaborazione come emerge ormai dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
6. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ritiene che la domanda d’interpretazione presentata dalla Repubblica italiana sia irricevibile, in quanto non sussistono difficoltà sul senso e la portata della sentenza di cui si chiede l’interpretazione, e che detta domanda sia sostanzialmente diretta a rimettere in discussione il contenuto chiaro di tale sentenza nonché a modificarne in suo favore la portata.
Sulla domanda
7. L’articolo 158, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte prevede che, conformemente all’articolo 43 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza o di un’ordinanza, spetta alla Corte interpretarla, su richiesta di una parte o di un’istituzione dell’Unione che dimostri di avere a ciò interesse.
8. Si deve osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte, una domanda d’interpretazione, per essere ricevibile, deve riguardare il dispositivo della sentenza di cui trattasi, unitamente ai punti essenziali della motivazione, e deve essere intesa a dissipare eventuali oscurità o ambiguità del senso e della portata della stessa sentenza nella parte in cui doveva decidere la fattispecie precisa che le era sottoposta. Una domanda d’interpretazione non è quindi ricevibile quando verta su punti che non sono stati decisi dalla sentenza di cui trattasi [ordinanza del presidente della Corte del 20 aprile 2010, Pellegrini/[OSCURATO:PERSONA], C-114/08 P(R)-INT, punto 6 nonché la giurisprudenza citata].
9. Per quanto riguarda il primo capo della presente domanda, si deve necessariamente constatare che il dispositivo della sentenza di cui si chiede l’interpretazione, conformemente ai punti 52, 55 e 68 della motivazione, indica espressamente la data della pronuncia di detta sentenza come data di riferimento per la determinazione dell’importo totale degli aiuti non ancora recuperati che è destinato a fungere da base per il calcolo della penalità decrescente alla quale tale Stato membro è stato condannato.
10. Del pari, per quanto riguarda il secondo capo di tale domanda, è pacifico che una lettura rigorosamente letterale del dispositivo della sentenza di cui si chiede l’interpretazione è tale da fungere da fondamento affinché la [OSCURATO:PERSONA], ai fini del calcolo della percentuale degli aiuti da considerare non recuperati alla fine di un determinato semestre, prenda in considerazione soltanto le prove documentali che le pervengono prima della scadenza del periodo considerato.
11. A tale proposito è sufficiente constatare che la domanda della Repubblica italiana, con i suoi due capi, tende a rimettere in discussione le conseguenze di tale lettura rigorosamente letterale del dispositivo della sentenza di cui si chiede l’interpretazione. Orbene, tale rimessa in discussione non è conciliabile né con gli articoli 43 dello Statuto della Corte e 158, paragrafo 1, del regolamento di procedura, né con l’autorità di cosa giudicata insita nelle sentenze della Corte.
12. Non essendo fondata su nessuna difficoltà quanto al senso e alla portata della sentenza di cui si chiede l’interpretazione, detta domanda deve quindi essere dichiarata irricevibile.
Sulle spese
13. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della Repubblica italiana, quest’ultima, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede:
1) La domanda d’interpretazione è respinta.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.