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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 1966

Cassazione n. 37264/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1966 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecce, in data 14.1.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624 E 625, n. 2), C.P., in rubrica ascrittogli.

Nei confronti del Cosi si procede per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (consistita nella rottura di una catena e delle colonne poste all'ingresso del fondo della persona offesa), avente a oggetto diciassette maiali e un decespugliatore, che venivano sottratti dalla porcilaia di [OSCURATO:PERSONA], furto attribuito all'imputato in base alla circostanza che l'autore del furto aveva perso il cappello indossato nell'atto di compiere l'azione predatoria, rinvenuto nella suddetta porcilaia dalla persona offesa, che lo aveva riconosciuto come un cappello utilizzato dall'imputato.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inidonea valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 625, n. o 2), c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio.

3. Con requisitoria scritta del 23.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile Con conclusioni scritte del 14.5.2022 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

Va preliminarmente osservato che nel caso in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre un caso di cd.

"doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Il ricorrente contesta l'utilizzazione da parte della corte territoriale, per violazione del disposto dell'art. 350, c.p.p., del contenuto del verbale di sequestro, in cui sono riportate le dichiarazioni del Cosi, che aveva riconosciuto come proprio il cappello in questione.

Orbene, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed o ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829).

Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato viene attribuito alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, che, come si è detto, ebbe a collegare immediatamente il berretto in questione alla persona del Cosi, "in quanto nei giorni precedenti aveva visto l'imputato in giro per Miggiano indossando proprio quel cappello" (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado).Inoltre, rilevavano i giudici di merito, il Nicolardi aveva mostrato l'indumento ai figli dell'imputato, i quali lo avevano riconosciuto come in uso al padre, anche se uno dei due, [OSCURATO:PERSONA], si era espresso in termini dubitativi, ma solo con riferimento alla marca e non alla circostanza che si trattasse del cappello del padre, sicché, con logico argomentare, i giudici di merito avevano concluso per l'irrilevanza, sotto il profilo della valutazione positiva dell'attendibilità della deposizione del teste, di tale incertezza.

Orbene, a fronte di tale esaustivo percorso motivazionale, in cui trova spazio anche un meditato giudizio di positiva considerazione del narrato della persona offesa e, per converso, di svalutazione delle dichiarazioni della teste a difesa, [OSCURATO:PERSONA], legata sentimentalmente all'imputato, il ricorrente propone, in definitiva, una diversa lettura delle risultanze processuali, con cui viene contestata la valutazione operata dalla corte di appello, in relazione alle dichiarazioni rese dalla Barbieri e da [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo, ritenuto dal Cosi non credibile, insieme con il fratello, per i sentimenti di astio che i due figli nutrirebbero nei confronti del padre), nonché agli elementi identificativi del cappello, lettura non consentita in sede di legittimità.

Ed invero, con particolare riferimento ai rilievi svolti nei punti da sub b) a sub e) del primo motivo di ricorso, il Cosi non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

In questa sede di legittimità, dunque, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Identiche considerazioni in tema di inammissibilità, sotto il profilo ora evidenziato, valgono con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la sussistenza della configurata circostanza aggravante, opponendo alla motivazione dei giudici di merito, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, un diversa valutazione delle risultanze processuali, incentrata sulla mancanza di una prova, che confermi quanto dichiarato dal Nicolardi, in relazione al patito danneggiamento della catena e delle colonne poste all'entrata del suo ,3 fondo.

Siffatta conferma probatoria non è necessaria, posto che, come è noto, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa (che, peraltro, nel caso in esame nemmeno si è costituita parte civile), le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214).

D'altro canto del tutto generiche e frammentarie, oltre che versate in fatto, appaiono le censure articolate dal ricorrente, volte a contestare l'attendibilità delle dichiarazioni rese al riguardo dal Nicolardi (cfr. p. 9 del ricorso).Assolutamente generico, infine, deve ritenersi il motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena, con cui il ricorrente sollecita una rivisitazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabile in questa sede di legittimità.

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, giusto il disposto dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1966 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il tribunale di Lecce, in data 14.1.2016, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624 E 625, n. 2), C.P., in rubrica ascrittogli. Nei confronti del Cosi si procede per il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (consistita nella rottura di una catena e delle colonne poste all'ingresso del fondo della persona offesa), avente a oggetto diciassette maiali e un decespugliatore, che venivano sottratti dalla porcilaia di [OSCURATO:PERSONA], furto attribuito all'imputato in base alla circostanza che l'autore del furto aveva perso il cappello indossato nell'atto di compiere l'azione predatoria, rinvenuto nella suddetta porcilaia dalla persona offesa, che lo aveva riconosciuto come un cappello utilizzato dall'imputato. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di inidonea valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, di cui all'art. 625, n. o 2), c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio. 3. Con requisitoria scritta del 23.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile Con conclusioni scritte del 14.5.2022 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Va preliminarmente osservato che nel caso in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre un caso di cd. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Il ricorrente contesta l'utilizzazione da parte della corte territoriale, per violazione del disposto dell'art. 350, c.p.p., del contenuto del verbale di sequestro, in cui sono riportate le dichiarazioni del Cosi, che aveva riconosciuto come proprio il cappello in questione. Orbene, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed o ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (cfr. Cass., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269218; Cass., Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303; Cass., Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Rv. 279829). Siffatto onere non risulta adempiuto dal ricorrente, a fronte di un articolato percorso motivazionale, in cui valore decisivo ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato viene attribuito alle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, che, come si è detto, ebbe a collegare immediatamente il berretto in questione alla persona del Cosi, "in quanto nei giorni precedenti aveva visto l'imputato in giro per Miggiano indossando proprio quel cappello" (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado).Inoltre, rilevavano i giudici di merito, il Nicolardi aveva mostrato l'indumento ai figli dell'imputato, i quali lo avevano riconosciuto come in uso al padre, anche se uno dei due, [OSCURATO:PERSONA], si era espresso in termini dubitativi, ma solo con riferimento alla marca e non alla circostanza che si trattasse del cappello del padre, sicché, con logico argomentare, i giudici di merito avevano concluso per l'irrilevanza, sotto il profilo della valutazione positiva dell'attendibilità della deposizione del teste, di tale incertezza. Orbene, a fronte di tale esaustivo percorso motivazionale, in cui trova spazio anche un meditato giudizio di positiva considerazione del narrato della persona offesa e, per converso, di svalutazione delle dichiarazioni della teste a difesa, [OSCURATO:PERSONA], legata sentimentalmente all'imputato, il ricorrente propone, in definitiva, una diversa lettura delle risultanze processuali, con cui viene contestata la valutazione operata dalla corte di appello, in relazione alle dichiarazioni rese dalla Barbieri e da [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo, ritenuto dal Cosi non credibile, insieme con il fratello, per i sentimenti di astio che i due figli nutrirebbero nei confronti del padre), nonché agli elementi identificativi del cappello, lettura non consentita in sede di legittimità. Ed invero, con particolare riferimento ai rilievi svolti nei punti da sub b) a sub e) del primo motivo di ricorso, il Cosi non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, dunque, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Identiche considerazioni in tema di inammissibilità, sotto il profilo ora evidenziato, valgono con riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la sussistenza della configurata circostanza aggravante, opponendo alla motivazione dei giudici di merito, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, un diversa valutazione delle risultanze processuali, incentrata sulla mancanza di una prova, che confermi quanto dichiarato dal Nicolardi, in relazione al patito danneggiamento della catena e delle colonne poste all'entrata del suo ,3 fondo. Siffatta conferma probatoria non è necessaria, posto che, come è noto, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non trovando applicazione nei confronti della persona offesa (che, peraltro, nel caso in esame nemmeno si è costituita parte civile), le regole di valutazione della prova dettate dall'art. 192, comma 3, c.p.p (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, P.M., rv. 253214). D'altro canto del tutto generiche e frammentarie, oltre che versate in fatto, appaiono le censure articolate dal ricorrente, volte a contestare l'attendibilità delle dichiarazioni rese al riguardo dal Nicolardi (cfr. p. 9 del ricorso).Assolutamente generico, infine, deve ritenersi il motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena, con cui il ricorrente sollecita una rivisitazione sul merito del trattamento sanzionatorio, non scrutinabile in questa sede di legittimità. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, giusto il disposto dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
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