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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 1966

Cassazione n. 32080/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1966 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di C:AMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 novembre 2022, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza emessa il 25 settembre 2020 dal Tribunale di Larino, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 707 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e, per quanto qui rileva, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze ex art. 62-bis cod. pen., giudicate equivalenti alla contestata recidiva, in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il difetto di motivazione, dal momento che non è stata argomentata l'affermazione di penale responsabilità, e l'erronea applicazione di legge, non essendosi motivato il rigetto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. :Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), nonché alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia: Melchionda ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto il concordato solo sulla entità della pena: egli non può dunque poi proporre valido motivo di ricorso sui punti suindicati.

Peraltro, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non è stata rigettata, ma accolta.

4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/07/1966 avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di C:AMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 novembre 2022, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen., la Corte di appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza emessa il 25 settembre 2020 dal Tribunale di Larino, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 707 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione per la contravvenzione di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e, per quanto qui rileva, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze ex art. 62-bis cod. pen., giudicate equivalenti alla contestata recidiva, in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 600 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il difetto di motivazione, dal momento che non è stata argomentata l'affermazione di penale responsabilità, e l'erronea applicazione di legge, non essendosi motivato il rigetto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. :Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), nonché alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia: Melchionda ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto il concordato solo sulla entità della pena: egli non può dunque poi proporre valido motivo di ricorso sui punti suindicati. Peraltro, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non è stata rigettata, ma accolta. 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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