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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14428/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L/f, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il mancato rinvio dell'udienza in ragione della richiesta formulata a seguito di incidente stradale risulta manifestamente infondata, visto che la Corte territoriale, nel verbale di udienza del 16 febbraio 2021, ha rilevato che nessuna incidenza potesse avere sulla udienza "cartolare" fissata l'impedimento del difensore, tenuto conto, altresì, che la certificazione medica allegata in detta occasione documentava le dimissioni dall'ospedale il 16 gennaio 2021 in buone condizioni e che non era stata neppure presentata istanza di rimessione in termini al fine di richiedere la discussione orale; che in proposito, l'art. 23-bis del d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020 recante "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19", è chiaro nel disporre che «a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire»; rilevato, pertanto, che correttamente la Corte territoriale non ha disposto il rinvio dell'udienza; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente An onio Cost ntini Pierluigi i Stefano DEPOTTA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L/f, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il mancato rinvio dell'udienza in ragione della richiesta formulata a seguito di incidente stradale risulta manifestamente infondata, visto che la Corte territoriale, nel verbale di udienza del 16 febbraio 2021, ha rilevato che nessuna incidenza potesse avere sulla udienza "cartolare" fissata l'impedimento del difensore, tenuto conto, altresì, che la certificazione medica allegata in detta occasione documentava le dimissioni dall'ospedale il 16 gennaio 2021 in buone condizioni e che non era stata neppure presentata istanza di rimessione in termini al fine di richiedere la discussione orale; che in proposito, l'art. 23-bis del d.l. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020 recante "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19", è chiaro nel disporre che «a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire»; rilevato, pertanto, che correttamente la Corte territoriale non ha disposto il rinvio dell'udienza; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile - con il venir meno di ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data successiva alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164) -, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente An onio Cost ntini Pierluigi i Stefano DEPOTTA
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