Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 765/2025
ECLI:EU:T:2025:975
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0233_INF
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 22 ottobre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑233/24)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Restrizione all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Elenchi delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche o che sono oggetto di restrizioni all’ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Errore di valutazione»
1.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Portata del controllo – Criteri di adozione delle misure restrittive
[Decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla décision (PESC) 2024/769; regolamenti del Consiglio n. 765/2006 e 2024/768]
(v. punto 25)
2.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Assenza – Errore di valutazione
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla décision (PESC) 2024/769; regolamenti del Consiglio n
o
765/2006, art. 8 bis, e 2024/768]
(v. punti 26‑29, 49‑51, 54‑68, 79‑81, 84‑86, 89‑91)
3.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Rilevanza delle prove prodotte in base ad un precedente inserimento in assenza di modifiche dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Bielorussia
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/642/PESC, come modificata dalla décision (PESC) 2024/769; regolamenti del Consiglio n
o
765/2006, art. 8 bis, e 2024/768]
(v. punti 30, 31)
Dispositivo
1)
La decisione (PESC) 2024/769 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/768 del Consiglio, del 26 febbraio 2024, che attua l’articolo 8
bis
del regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina sono annullati nella parti in cui riguardano [OSCURATO:PERSONA].
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.