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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 34568/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; ifyir [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare personale, parzialmente riformando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 31 gennaio 2024, ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in relazione al reato di estorsione di cui al capo 15 della contestazione provvisoria, escludendo in relazione a tale delitto la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.l. cod.pen., sotto il profilo dell'agevolazione di un clan di camorra.

La condotta contestata - inserita in più ampio contesto criminale organizzato, che il Tribunale ha tratteggiato - è quella di avere richiesto alle vittime la somma di 1500 euro con la minaccia della mancata restituzione di una autovettura oggetto di precedente furto, del pari contestato al ricorrente ma rispetto al quale il Tribunale ha annullato il titolo cautelare non ritenendo sussistente, anche in relazione a tale reato, l'aggravante prima citata e rilevando l'assenza di querela.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte all'interno di un autonoleggio come da decreto di proroga del 21.3.2022 di cui al RIT 99/22 che, però, non aveva autorizzato tali intercettazioni ambientali ma solo delle intercettazioni telefoniche.

Le intercettazioni ambientali inutilizzabili sarebbero alla base della piattaforma indiziaria, dal momento che gli altri elementi investigativi, citati in ricorso e consistenti in intercettazioni telematiche su una utenza telefonica in uso ad un coindagato, non risulterebbero autonomamente sufficienti a far emergere gravi indizi di colpevolezza, non risultando identificabile l'autovettura oggetto di furto e il successivo "cavallo di ritorno", anche considerando la congerie di eventi similari emersi dalle indagini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato. 1.Dalla lettura della memoria prodotta in sede di riesame, non risulta che il ricorrente abbia fatto questione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti al reato di estorsione di cui al capo 15.

2. In ogni caso, il Tribunale ha offerto convincente motivazione, rilevando come, a prescindere dalla questione della inutilizzabilità del decreto di proroga dell'attività captativa ambientale del 21.3.2022 indicato in ricorso, gli altri elementi investigativi dessero contezza della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Coordinando, infatti, quanto evidenziato ai fgg. 10,11 e 13 del provvedimento impugnato, risulta che l'unica autovettura in relazione alla quale era stata efficacemente consumata dal ricorrente (e non da altri) l'estorsione con la nota modalità del "cavallo di ritorno", era quella oggetto di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in uno al proprio padre [OSCURATO:PERSONA], avevano affermato di avere aderito alla proposta di un coindagato consistente nel far ritrovare l'autovettura loro sottratta dietro corresponsione di una somma di danaro.

Di tale vicenda illecita, andata a buon fine - al contrario, per quel che può dedursi, di quella inerente al parallelo furto di altra autovettura di cui al capo 14 - il ricorrente discuteva con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione captata sulla utenza telefonica di quest'ultimo, esente da qualsiasi vizio procedurale.

Le diverse argomentazioni difensive sul punto, pertanto, pur tentando di cimentarsi con la cosiddetta "prova di resistenza", non si confrontano adeguatamente con le risultanze investigative indipendenti dalle intercettazioni che si assumono inutilizzabili.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.06.2024.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga `r4 41NA?\"1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; ifyir [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misura cautelare personale, parzialmente riformando l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emessa il 31 gennaio 2024, ha confermato la misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in relazione al reato di estorsione di cui al capo 15 della contestazione provvisoria, escludendo in relazione a tale delitto la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.l. cod.pen., sotto il profilo dell'agevolazione di un clan di camorra. La condotta contestata - inserita in più ampio contesto criminale organizzato, che il Tribunale ha tratteggiato - è quella di avere richiesto alle vittime la somma di 1500 euro con la minaccia della mancata restituzione di una autovettura oggetto di precedente furto, del pari contestato al ricorrente ma rispetto al quale il Tribunale ha annullato il titolo cautelare non ritenendo sussistente, anche in relazione a tale reato, l'aggravante prima citata e rilevando l'assenza di querela. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla mancata declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte all'interno di un autonoleggio come da decreto di proroga del 21.3.2022 di cui al RIT 99/22 che, però, non aveva autorizzato tali intercettazioni ambientali ma solo delle intercettazioni telefoniche. Le intercettazioni ambientali inutilizzabili sarebbero alla base della piattaforma indiziaria, dal momento che gli altri elementi investigativi, citati in ricorso e consistenti in intercettazioni telematiche su una utenza telefonica in uso ad un coindagato, non risulterebbero autonomamente sufficienti a far emergere gravi indizi di colpevolezza, non risultando identificabile l'autovettura oggetto di furto e il successivo "cavallo di ritorno", anche considerando la congerie di eventi similari emersi dalle indagini. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito e, comunque, manifestamente infondato. 1.Dalla lettura della memoria prodotta in sede di riesame, non risulta che il ricorrente abbia fatto questione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza inerenti al reato di estorsione di cui al capo 15. 2. In ogni caso, il Tribunale ha offerto convincente motivazione, rilevando come, a prescindere dalla questione della inutilizzabilità del decreto di proroga dell'attività captativa ambientale del 21.3.2022 indicato in ricorso, gli altri elementi investigativi dessero contezza della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Coordinando, infatti, quanto evidenziato ai fgg. 10,11 e 13 del provvedimento impugnato, risulta che l'unica autovettura in relazione alla quale era stata efficacemente consumata dal ricorrente (e non da altri) l'estorsione con la nota modalità del "cavallo di ritorno", era quella oggetto di furto in danno di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in uno al proprio padre [OSCURATO:PERSONA], avevano affermato di avere aderito alla proposta di un coindagato consistente nel far ritrovare l'autovettura loro sottratta dietro corresponsione di una somma di danaro. Di tale vicenda illecita, andata a buon fine - al contrario, per quel che può dedursi, di quella inerente al parallelo furto di altra autovettura di cui al capo 14 - il ricorrente discuteva con il coindagato [OSCURATO:PERSONA] nella conversazione captata sulla utenza telefonica di quest'ultimo, esente da qualsiasi vizio procedurale. Le diverse argomentazioni difensive sul punto, pertanto, pur tentando di cimentarsi con la cosiddetta "prova di resistenza", non si confrontano adeguatamente con le risultanze investigative indipendenti dalle intercettazioni che si assumono inutilizzabili. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.06.2024. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga `r4 41NA?\"1 [OSCURATO:PERSONA]
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