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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 luglio 2020

Cassazione n. 09020/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27170/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG .

CALABRIA n. 1622/2020 depositata il 16/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha riformato la pronuncia della CTP di Crotone, parzialmente favorevole al contribuente in tema di rideterminazione del reddito professionale in ragione degli incarichi di progettazione svolti.

Nel particolare, il collegio di secondo grado non rilevava che l’atto di appello era notificato presso la parte personalmente, ovvero presso un professionista non domiciliatario, ma non presso l’avvocato nel cui studio era stato eletto rituale domicilio.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasto intimato l’Ufficio.

L’affare, chiamato avanti la VI Sezione, è stato rinviato per acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito.

CONSIDERATO

1. Viene proposto unico motivo di ricorso.

1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 17 e 49 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gli articoli 101 e 330 c.p.c., nella sostanza per non aver rilevato l’irritualità della notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto, comprimendo così il diritto di difesa per impossibilità di partecipazione all’udienza.

1.2. Sentita la cancelleria per le vie brevi e appreso che non sono ad oggi disponibili i fascicoli dei gradi di merito, rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione dei predetti fascicoli dei gradi di merito.

P.Q.M La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, previa allegazione dei fascicoli del merito, come da precedente or

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27170/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -[OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . CALABRIA n. 1622/2020 depositata il 16/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha riformato la pronuncia della CTP di Crotone, parzialmente favorevole al contribuente in tema di rideterminazione del reddito professionale in ragione degli incarichi di progettazione svolti. Nel particolare, il collegio di secondo grado non rilevava che l’atto di appello era notificato presso la parte personalmente, ovvero presso un professionista non domiciliatario, ma non presso l’avvocato nel cui studio era stato eletto rituale domicilio. Il ricorso è affidato ad unico motivo, mentre è rimasto intimato l’Ufficio. L’affare, chiamato avanti la VI Sezione, è stato rinviato per acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. CONSIDERATO 1. Viene proposto unico motivo di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 17 e 49 d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con gli articoli 101 e 330 c.p.c., nella sostanza per non aver rilevato l’irritualità della notificazione in luogo diverso dal domicilio eletto, comprimendo così il diritto di difesa per impossibilità di partecipazione all’udienza. 1.2. Sentita la cancelleria per le vie brevi e appreso che non sono ad oggi disponibili i fascicoli dei gradi di merito, rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione dei predetti fascicoli dei gradi di merito. P.Q.M La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, previa allegazione dei fascicoli del merito, come da precedente or
Sentenza Cassazione n. 09020/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris