CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 1967
Cassazione n. 23807/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/01/1967 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reati di cui agli artt.624 bis cod. pen., 75-bis, comma 6, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente si duole dell'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata in ordine ad eventuali cause d'immediato proscioglimento. Considerato che le questioni riguardanti i profili di responsabilità addebitati all'imputato — oggetto di puntuale disamina in primo grado — non sono stati devoluti alla Corte d'appello, innanzi alla quale il ricorrente ha richiesto unicamente la riduzione del trattamento sanzionatorio. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]