Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40610/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21236/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che oggetto dì ricorso per cassazione è l'ordinanza emessa dal Tribunale di Terni, che ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento penale ai sensi dell'art. 721 cod. proc. pen. risultando l'imputato, residente all'estero ed iscritto all'A.I.R.E. estradato in Italia per effetto dell'applicazione della misura cautelare; che il provvedimento non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.; che pertanto il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 21236/25 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che oggetto dì ricorso per cassazione è l'ordinanza emessa dal Tribunale di Terni, che ha respinto la richiesta di sospensione del procedimento penale ai sensi dell'art. 721 cod. proc. pen. risultando l'imputato, residente all'estero ed iscritto all'A.I.R.E. estradato in Italia per effetto dell'applicazione della misura cautelare; che il provvedimento non è impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen.; che pertanto il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/1
Sentenza Cassazione n. 40610/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris