CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17950-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5822/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente, socio al 51% della società "MG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." proponeva ricorso avverso avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno di imposta 2010 con il quale l'Amministrazione provvedeva a riprendere a tassazione un maggior reddito frutto di utili extracontabili; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello della parte contribuente affermando per un verso che il comma 5 del d.lgs. n. 175 del 2014 prevede una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci e nel caso in cui i liquidatori non riescano a dimostrare di aver assolto tutti gli oneri tributari gli stessi rispondono in proprio dei versamenti dei tributi della società estinta e per un altro verso che nel caso di società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva la facoltà della parte contribuente di fornire prova contraria, che nel caso di specie non è stata offerta. La parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., la parte contribuente denuncia Ric. 2020 n. 17950 sez. MT - ud. 20-10-2021 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 335 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione fra le parti in merito alla richiesta di applicazione dell'art. 295 c.p.c. per riunire la presente controversia avente per oggetto l'avviso di accertamento TYU03A200488/2015 con quella che ha per oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYU03A200477/2015 emesso nei confronti della società "MG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." in liquidazione. con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2004 per avere la sentenza impugnata omesso di considerare che l'anno d'imposta oggetto dell'avviso di accertamento impugnato è l'anno 2010 e che la cancellazione della società "MG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." dal registro delle imprese è avvenuta in data 24 ottobre 2012, ossia prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175 del 2014, norma di portata non retroattiva. Il primo motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di redditi di partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all'accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma Ric. 2020 n. 17950 sez. MT - ud. 20-10-2021 -3- in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti (Cass. n. 1574 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta al suddetto principio laddove, in presenza di una società a responsabilità limitata a base societaria ristretta (la società "MG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", di cui il 51% delle quote era detenuto dal contribuente mentre il restante 49% dalla moglie) e in presenza di una richiesta di applicazione dell'art. 295 c.p.c. per riunire la presente controversia avente per oggetto l'avviso di accertamento TYU03A200488/2015 con quella che ha per oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TYU03A200477/2015 emesso nei confronti della società "MG [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." in liquidazione (richiesta formulata fin dal ricorso introduttivo e reiterata in appello, come evidenziato nel ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza) non ha disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c. - applicabile al giudizio tributario in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 - in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l'antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti. Il secondo motivo di impugnazione è assorbito dall'accoglimento del primo. Ritenuto pertanto fondato il primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Ric. 2020 n. 17950 sez. MT - ud. 20-10-2021 -4- P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]:T