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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47130/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di un'arma; Considerato che l'imputato articola tre motivi di ricorso nei quali, in sostanza, lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, della violazione di legge e del travisamento probatorio, che sarebbe stata ritenuta integrata l'aggravante dell'uso di un'arma solo per un'assunta compatibilità con le lesioni, anche se ciò non era stato provato dalle dichiarazioni del teste presente; Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze, già dedotte dal ricorrente in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione dalla sentenza impugnata che non è possibile sindacare in questa sede di legittimità procedendo ad un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01), e ciò vieppiù in quanto con la motivazione della Corte territoriale il ricorrente stesso si confronta solo in parte; Rilevato, in particolare, che il ricorrente neppure si confronta con la decisiva circostanza, sottolineata dalla decisione impugnata, che lo stesso teste oculare [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che durante l'aggressione erano "volati qualche bottiglia e qualche sedia"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni aggravate dall'uso di un'arma; Considerato che l'imputato articola tre motivi di ricorso nei quali, in sostanza, lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, della violazione di legge e del travisamento probatorio, che sarebbe stata ritenuta integrata l'aggravante dell'uso di un'arma solo per un'assunta compatibilità con le lesioni, anche se ciò non era stato provato dalle dichiarazioni del teste presente; Ritenuto tale motivo reiterativo di doglianze, già dedotte dal ricorrente in sede di gravame, rispetto alle quali è stata fornita, nel disattenderle, una congrua motivazione dalla sentenza impugnata che non è possibile sindacare in questa sede di legittimità procedendo ad un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01), e ciò vieppiù in quanto con la motivazione della Corte territoriale il ricorrente stesso si confronta solo in parte; Rilevato, in particolare, che il ricorrente neppure si confronta con la decisiva circostanza, sottolineata dalla decisione impugnata, che lo stesso teste oculare [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che durante l'aggressione erano "volati qualche bottiglia e qualche sedia"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 47130/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris