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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00466/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GHANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico sulla omessa motivazione in merito alla applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico perché non tiene conto del minimo aumento di pena irrogato per il reato satellite di danneggiamento, essendo del tutto ininfluente detta attenuante rispetto alla pena irrogata per il reato più grave, posto a base del calcolo della pena anche per gli altri reati in continuazione; ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla gravità dei fatti (plurime resistenze, e lesioni personali), che incidono inevitabilmente anche sull'entità degli aumenti irrogati per la continuazione rispetto ad ogni singolo reato, e che non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GHANA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico sulla omessa motivazione in merito alla applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico perché non tiene conto del minimo aumento di pena irrogato per il reato satellite di danneggiamento, essendo del tutto ininfluente detta attenuante rispetto alla pena irrogata per il reato più grave, posto a base del calcolo della pena anche per gli altri reati in continuazione; ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla gravità dei fatti (plurime resistenze, e lesioni personali), che incidono inevitabilmente anche sull'entità degli aumenti irrogati per la continuazione rispetto ad ogni singolo reato, e che non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dic
Sentenza Cassazione n. 00466/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris